Può un giudice annullare una delibera scolastica? Ecco i casi possibili, occhio ai vizi di forma. Un caso concreto

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Gli atti della scuola possono essere annullati dal giudice amministrativo, che deve tuttavia riconoscere la sussistenza di un “vizio” nell’atto stesso. Di recente il TAR ha annullato la delibera che modificava il POF, stabilendo che “la modifica dell’orario scolastico, in difetto di apposito contraddittorio con le famiglie interessate, costituisce lesione del principio del legittimo affidamento in capo ai soggetti che si erano determinati nella scelta dell’Istituto anche in base all’orario vigente”.

In tal caso, la delibera era “viziata” in quanto aveva violato la legge che prevede il rispetto del principio del legittimo affidamento.

I vizi dell’atto. Al pari di qualsiasi altro atto amministrativo, anche quelli emananti dagli organi della scuola possono essere impugnati. La normativa risulta piuttosto articolata e complessa, perché si distinguono varie fattispecie. Tuttavia, in linea generale, è possibile operare una macrodistinzione di “difetti” dell’atto, che può comportare, come conseguenza dichiarata dal giudice, la nullità o l’annullabilità:

  • vizi di legittimità. L’atto non è conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme giuridiche, e sono classificati in tre categorie l’incompetenza, l’eccesso di potere e la violazione di legge;
  • vizi di merito. Sono determinati dall’inosservanza delle cosiddette norme di buona amministrazione, di opportunità o di convenienza, cui l’azione della Pubblica Amministrazione deve riferirsi.

La vicenda decisa dal TAR Sicilia. L’esplicazione di una recente vicenda, esaminata e decisa dal TAR Sicilia (sentenza del 25 settembre 2019, n. 2241) potrà meglio chiarire quando nell’atto ricorrono di vizi e l’ambito in cui il giudice può sindacare la volontà espressa, nei relativi atti, dagli organi della scuola. Alcune famiglie, presa cognizione di una delibera del Consiglio d’Istituto e dei successivi verbali, con cui erano stati modificati gli orari di lezione, riducendoli a cinque giorni settimanali, si rivolgevano al Tar, chiedendone l’annullamento: in dettaglio lamentavano la circostanza che inizialmente il piano dell’offerta formativa (POF) non contemplasse la cosiddetta “settimana corta”. Il POF infatti, deve essere considerato un vincolo “contrattuale” tra le famiglie e la scuola, pertanto non può essere modificato, in modo unilaterale, dalla scuola, senza interpellare le famiglie. Inoltre, la delibera impugnata al TAR, secondo i ricorrenti, non precisava l’articolazione dell’orario scolastico, la cui modifica non risultava essere stata oggetto di ordine del giorno, nei vari Consigli scolastici, e le famiglie non ne erano venute a conoscenza. In buona sostanza, le famiglie erano ste informate solo dopo l’introduzione della settimana corta, pertanto hanno ritenuto che la scuola avesse violato i principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, non rispondendo, la modifica al POF, alle esigenze manifestate dalle famiglie. I giudici che hanno esaminato il caso sopra esposto, hanno anche rilevato che, una volta deliberata la decisione di modificare gli orari delle lezioni, era stata disposta la consultazione dei genitori, la maggior parte dei quali aveva manifestato opinione contraria.

Quando può essere modificato il POF secondo la giurisprudenza. Nel 2002 la giurisprudenza aveva già affermato che il POF può essere variato in ragione di nuove esigenze organizzative e didattiche, anche modificando gli orari delle lezioni, ma a condizione che sia stata rispettata una procedura partecipata per garantire alle parti interessate (le famiglie) la possibilità di esprimere liberamente il proprio parere. Nell’ipotesi ove non sia stato onorato tale procedimento, secondo la giurisprudenza amministrativa, viene leso il legittimo affidamento delle famiglie.

L’annullamento della delibera che modificava il POF. Ai sensi dell’articolo 60 del Codice del Processo Amministrativo, il TAR, attraverso la sentenza del 25 settembre 2019, n. 2241, ha dichiarato fondato il ricorso avanzato dalle famiglie, così annullando la delibera di modifica del POF e i successivi verbali, ribadendo l’indirizzo già condiviso dalla giurisprudenza amministrativa: la modifica degli orari delle lezioni, in mancanza di un contraddittorio con le parti interessate, è lesivo del legittimo affidamento riposto dalle famiglie che avevano deciso di iscrivere i propri figli presso quella determinata scuola anche in ragione dell’orario previsto dal piano dell’offerta formativa. In altre parole, prima di deliberare la modifica dell’orario, l’istituto scolastico avrebbe dovuto, preliminarmente, interpellare i genitori e tenere in considerazione le loro esigenze, mentre nella fattispecie, la consultazione delle famiglie è avvenuta solo dopo l’adozione della delibera. Tale violazione ne ha quindi comportato l’annullamento.

Perché il giudice ha annullato la delibera. La pronuncia in commento rappresenta un chiaro esempio dell’ambito in cui può incidere l’esame e la decisione del giudice sugli atti della scuola, in quanto, nel caso di specie, la scuola si era resa, in modo palese, responsabile della violazione di un principio cardine dell’azione amministrativa, e cioè quello del legittimo affidamento.

Il principio del legittimo affidamento. La scuola, come Pubblica Amministrazione, quando agisce, attraverso i propri atti, deve rispettare i principi di correttezza e trasparenza, in modo da non ingenerare aspettative false od errate nel cittadino. L’affidamento è assimilato alla buona fede: non si sostanzia nell’ignoranza di ledere un altrui diritto, ma nell’aspettativa della correttezza dell’azione amministrativa. In altre parole, il principio del legittimo affidamento consente al cittadino di tutelare una situazione giuridica a esso favorevole, che si è venuta a creare in virtù di un comportamento stabile della Pubblica Amministrazione. Discende che il legittimo affidamento:

  • da una parte costituisce un limite per l’attività della Pubblica Amministrazione, che ha il dovere di salvaguardare le situazioni giuridiche soggettive che, sulla base dei provvedimenti che essa stessa ha emanato o di comportamenti tenuti e protrattosi nel tempo, si sono stabilizzate;
  • dall’altra parte è uno strumento di tutela per il cittadino, il quale può adire il giudice nell’ipotesi ove veda ingiustificatamente compromessa una situazione a lui favorevole.

Quale norma prevede il legittimo affidamento. Il legittimo affidamento è un principio ricavato, in via interpretativa, dall’articolo 21-nonies della Legge n. 241 del 1990, dove si afferma che gli atti amministrativi illegittimi possono essere annullati d’ufficio dallo stesso organo che li ha adottati, ovvero da ulteriore autorità indicata dalla legge, a condizione che ciò avvenga entro un termine ragionevole, non superiore a diciotto mesi dall’adozione di provvedimenti autorizzativi o di attribuzione di vantaggi economici, prendendo anche in considerazione gli interessi dei destinatari e dei contro-interessati. Il richiamo ad un “termine ragionevole” fa comprendere che devono essere garantite le situazioni giuridiche vantaggiose per i cittadini, consolidatesi nel tempo e che, pertanto, hanno generato un legittimo affidamento nella loro esistenza e continuità.

Cosa può fare il privato quando ritiene che un atto viola il legittimo affidamento. Nell’ipotesi in cui il legittimo affidamento del privato, dunque, venga violato dall’azione della Pubblica Amministrazione, questa potrà esercitare il potere di autotutela, revocando o annullando il provvedimento contestato. Tuttavia, il potere di autotutela rappresenta una facoltà del soggetto pubblico, il quale potrà decidere di mantenere la propria posizione: in particolare, nella fattispecie esaminata, la scuola, dopo aver deliberato una variazione degli orari delle lezioni, senza aver prima interpellato tutti gli interessati, si è rifiutata di considerare le esigenze delle famiglie coinvolte, ledendo in tal modo l’affidamento che esse avevano riposto nel POF in considerazione del quale avevano iscritto i propri figli presso l’Istituto. Rivolgendosi al TAR, le famiglie hanno quindi chiesto l’annullamento della delibera scolastica e dei successivi atti connessi o collegati, ed i giudici hanno condiviso tali lamentele, rilevando che in capo alla Pubblica Amministrazione sussiste il dovere di tutelare il cittadino che, “in buona fede”, aveva confidato nella situazione giuridica a lui favorevole e dalla stessa apparentemente creata, col proprio comportamento, nel tempo.

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