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Punteggio pre-ruolo: quali differenze tra mobilità volontaria e d’ufficio?

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Il servizio pre-ruolo si valuta con criteri diversi per mobilità volontaria e per mobilità d’ufficio. Come si calcola il punteggio?

Una lettrice ci scrive:

“So che in questi ultimi anni, per il trasferimento, vengono assegnati 6 punti e non più 3 per ogni anno di pre-ruolo. Vorrei sapere se tale punteggio è valido anche per la graduatoria interna d’istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio?”

La valutazione del punteggio spettante per la mobilità è regolata dalla tabella di valutazione allegata al CCNI e tra le voci indicate, che permettono di maturare punteggio, c’è sicuramente il servizio sia di ruolo che pre-ruolo.

Se la valutazione degli anni di servizio nel ruolo di appartenenza risulta la stessa per mobilità volontaria e per mobilità d’ufficio, quindi anche per la graduatoria interna di istituto, la stessa cosa non si può dire per il servizio pre-ruolo

Valutazione servizio di ruolo

Per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza, come chiarisce la tabella di valutazione lettera A), spettano 6 punti . Questo punteggio, così determinato,  spetta sia per la mobilità volontaria che per la mobilità d’ufficio e la graduatoria interna di istituto

Valutazione servizio pre-ruolo

Il servizio pre-ruolo viene valutato con criteri diversi per la mobilità volontaria e per la mobilità d’ufficio

Come chiarisce la succitata tabella di valutazione nella mobilità volontaria la valutazione degli anni del servizio pre-ruolo viene effettuata per intero, attribuendo 6 punti per ogni anno

Nella mobilità d’ufficio e, quindi, anche per la graduatoria interna di istituto, il servizio pre-ruolo viene valutato 3 punti ogni anno per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto

Si ritiene utile ricordare che per la valutazione di un anno di pre-ruolo è necessario aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative.

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