Punteggio di continuità: si valuta anche l’anno di immissione in ruolo se è su sede definitiva
L’anno di immissione in ruolo si considera ai fini della continuità se risulta su sede definitiva e la scuola di titolarità è rimasta la stessa.
Una lettrice ci scrive:
“Sono stata immessa in ruolo nell’anno 2018 /2019 e sono rimasta anche l’anno successivo a quello di prova nella stessa scuola… Ho chiesto I due punti di continuità visto che sono stata immessa su sede definitiva e non provvisoria… Ma non mi sono stati attribuiti i 2 punti perché la segreteria sostiene che non conta l’anno di prova.. Ho letto diversi vostri articoli in merito che confermano che mi spettano i due punti… Vorrei sapere i riferimenti normativi che posso citare a mio favore nel reclamo che farò”
Il punteggio di continuità si valuta per gli anni di servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stesa classe di concorso e tipologia di posto
Spettano 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Se per la mobilità il punteggio è valutabile dopo aver maturato un triennio, per la graduatoria interna si valuta dopo aver maturato un solo anno nella scuola di titolarità
Quando si valuta l’anno di immissione in ruolo per la continuità?
L’anno di immissione in ruolo, che corrisponde all’anno di prova, si può valutare per la continuità se la scuola in cui il docente ha avuto la nomina è la sua sede definitiva e quindi di titolarità e non la sede provvisoria.
La possibilità di valutare il punteggio è, quindi, condizionata dall’anno scolastico di immissione in ruolo.
Fino all’a.s. 2015/16 le immissioni in ruolo erano su sede provvisoria e i docenti dovevano inoltrare domanda di trasferimento per ottenere una sede definitiva e cominciare, quindi, a maturate il punteggio di continuità nella sede a loro assegnata in modo definitivo con la mobilità
Dall’a.s.2016/17 le immissioni in ruolo sono, invece, su sede definitiva e, quindi, la scuola assegnata è la sede di titolarità del docente. A decorrere dal 2016/17 i neo-immessi in ruolo possono pertanto far valere nella graduatoria interna di istituto del successivo anno scolastico, il loro primo anno di continuità (2 punti) anche se in quell’anno hanno svolto l’anno di prova e di formazione
Conclusioni
La nostra lettrice, immessa in ruolo nell’a.s. 2018/19, ha quindi maturato un anno nella scuola di titolarità e ha diritto alla valutazione di 2 punti di continuità nella graduatoria interna di istituto. Non valutandole tale punteggio la segreteria della sua scuola sta commettendo un errore
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