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Punteggio di continuità: si perde dopo trasferimento da serale a diurno stesso Istituto

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Il trasferimento nello stesso Istituto dal corso serale al diurno fa perdere il punteggio di continuità. Si può maturare di nuovo al diurno

Un lettore ci scrive:

Sono un insegnante di scuola secondaria di secondo grado, dopo due anni di titolarità sul serale,  ho fatto domanda di trasferimento al mattino nello stesso istituto e l’ho ottenuto lo scorso anno scolastico 2017/2018. Che punteggio mi spetta se rimango nello stesso istituto soprattutto nella graduatoria interna d’istituto?

Gli anni di servizio prestati continuativamente nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto consentono al docente di valutare il punteggio di continuità nella scuola

Punteggio di continuità, quanti punti spettano

Come stabilito nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, il punteggio di continuità si valuta con criteri diversi per la mobilità volontaria e per la graduatoria interna di istituto

Per la mobilità volontaria il punteggio si valuta dopo aver maturato un triennio continuativo nella scuola e spettano 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Per la graduatoria interna di istituto il punteggio si valuta dopo aver maturato un solo anno e spettano, come per la mobilità volontaria,  2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Punteggio di continuità: si perde in seguito a mobilità volontaria

Il docente che chiede trasferimento o passaggio di cattedra o passaggio di ruolo e viene soddisfatto nel movimento richiesto perde il punteggio di continuità maturato.

Il punteggio si perde anche se il movimento riguarda la stesa scuola di titolarità, nel caso di passaggio di cattedra o trasferimento su altra tipologia di posto. In questo caso, infatti, la scuola di titolarità rimane invariata, ma cambia la classe di concorso o la tipologia di posto di titolarità.

Lo stesso discorso vale per il trasferimento da corso serale a corso diurno, o viceversa,  dello stesso Istituto, in quanto hanno organici e graduatorie distinte

Conclusioni

Nel caso del nostro lettore, il trasferimento dal corso serale al corso diurno dello stesso istituto ha determinato, quindi, l’interruzione della continuità.

I due anni svolti con titolarità nel corso serale dello stesso Istituto non potranno essere  valutati  come continuità nella graduatoria interna del corso diurno e neanche nel computo del triennio continuativo ai fini della valutazione del punteggio nella mobilità volontaria.

Nel corrente anno scolastico, quindi, potrà valutare 2 punti di continuità nella graduatoria interna di istituto del diurno,  avendo maturato un anno (il 2017/18) come titolare nel corso diurno dell’Istituto

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