Argomenti Chiedilo a Lalla

Tutti gli argomenti

Punteggio di continuità: si perde con l’assegnazione provvisoria, con una sola eccezione

WhatsApp
Telegram

In seguito ad assegnazione provvisoria si perde il punteggio di continuità maturato. Unica eccezione per i docenti soprannumerari come prevede il CCNI

Un lettore ci scrive:

Col corrente anno scolastico sono due anni che presto servizio presso lo stesso Istituto Comprensivo. Volevo sapere se chiedendo e ottenendo l’assegnazione provvisoria si perde il punteggio di continuità didattica. Tale punteggio a quanto ammonta?

Il punteggio di continuità si matura nella scuola di titolarità per il servizio svolto continuativamente nella stessa classe di concorso o tipologia di posto

Punteggio continuità: come si valuta?

La valutazione del punteggio di continuità, come prevede la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, è di 2 punti ogni anno entro il quinquennio e di 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Per la graduatoria interna di istituto tale punteggio si valuta dopo aver maturato un solo anno nella scuola, mentre per la mobilità si valuta dopo aver maturato un triennio

Punteggio continuità: quando si perde?

Il punteggio di continuità maturato si perde dopo aver partecipato alla mobilità volontaria, ottenendo il movimento richiesto, che determina una modifica della titolarità del docente.

Non si perde, invece,  se si presenta domanda volontaria di trasferimento o passaggio ma non si viene soddisfatti nella richiesta.

Anche l’assegnazione provvisoria determina la perdita del punteggio di continuità maturato, ad eccezione dei docenti soprannumerari trasferiti con domanda condizionata che hanno chiesto ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità, in sintonia con quanto stabilito nella nota 5 della tabella di valutazione:

“[….] Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro [….]”

Conclusioni

Il nostro lettore, quindi, potrà non perdere i 4 punti di continuità maturati nella scuola di titolarità soltanto se rientra nel caso previsto nel contratto.

Per mantenere il punteggio deve risultare infatti soprannumerario nell’ottennio,  trasferito con domanda condizionata e che ha chiesto ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità.

La sua assegnazione provvisoria, inoltre, a decorrere dalla mobilità 2020/21, dovrà riguardare la stessa provincia di titolarità, in caso contrario, con l’AP interprovinciale, il punteggio maturato si perderà comunque

WhatsApp
Telegram
Chiedilo a Lalla

Invia il tuo quesito a [email protected]
Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri