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Punteggio di continuità: se l’anno di immissione in ruolo è su sede provvisoria non si valuta

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La continuità si valuta nella scuola di titolarità dove si può maturare il punteggio dall’anno scolastico in cui è sede definitiva e non provvisoria

Una lettrice ci scrive:

Ho redatto la domanda di passaggio di ruolo per la mobilità 2019/2020, fino a ieri avevo 71 punti, facendo il calcolo automatico, oggi è arrivata la notifica che la domanda è stata convalidata dall”‘USP e il punteggio è calato a 69. Andando a vedere è stato calato un anno nella sezione continuità (Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestato senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nell’istituto di titolarità (lettera C) ), avevo messo 4 anni ma è stato calato a 3, quale potrebbe essere la motivazione? Sono entrata di ruolo nel 2015/16 proprio in questa scuola e non ho mai cambiato

Il punteggio di continuità, come prevede la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Come si calcola la continuità

Il punteggio spettante per la continuità è di 2 punti ogni anno entro il quinquennio e di 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

Per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un anno nella scuola, mentre per la mobilità è necessario aver maturato un triennio senza considerare l’anno in corso.

Quando si può valutare l’anno di immissione in ruolo nella continuità

La valutazione dell’anno di immissione in ruolo per il punteggio di continuità, per i docenti che sono rimasti nella stessa scuola per la stessa classe di concorso e tipologia di posto, è condizionata dall’anno scolastico di immissione in ruolo.

I docenti immessi in ruolo dall’anno scolastico 2016/17 in poi potranno valutate la continuità anche nel primo anno di nomina in ruolo in quanto per loro l’immissione è stata su sede definitiva e la scuola assegnata è risultata da subito la loro sede di titolarità

I docenti immessi in ruolo negli anni scolastici precedenti, non potranno invece, valutare l’anno di immissione in ruolo per la continuità, in quanto la loro nomina è stata su sede provvisoria. Questi docenti hanno, infatti, dovuto presentare domanda di trasferimento per l’assegnazione della sede definitiva dal successivo anno scolastico

Conclusioni

La nostra lettrice ha, quindi ,commesso un errore nella valutazione del suo punteggio di continuità in quanto ha considerato quattro  anni e non tre.

È vero che presta servizio nella scuola di titolarità dal 2015/16, quindi da quattro anni, ma il primo anno da lei conteggiato, il 2015/16, era su sede provvisoria e non definitiva, avendo acquisito titolarità nella scuola nel successivo anno scolastico 2016/17.

Gli anni di continuità maturati nella scuola sono, quindi, tre, il 2016/17-2017/18 e 2018/19, per cui le spettano 6 punti e non 8, come attribuiti correttamente nella notifica di convalida della sua domanda di passaggio di ruolo.

La correzione fatta è, quindi, giusta.

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