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Mobilità, punteggio di continuità: chi può conteggiare anche anno di prova

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La continuità si valuta solo per il servizio continuativo svolto nella scuola di titolarità. Non si può conteggiare l’anno di prova su sede provvisoria

Un lettore ci scrive:

 “Sarei grato di conoscere se il punteggio aggiuntivo per la continuità per almeno un triennio valga anche per l’anno di prova svolto nell’anno di immissione in ruolo (2015/2016), presso la scuola di attuale servizio e titolarità”

Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.

Per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un anno nella scuola, mentre per la mobilità si può valutare solo dopo aver maturato un triennio nella scuola di titolarità.

Il punteggio spettante, come stabilito nella tabella di valutazione allegata al CCNI, è di 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto

Nel computo del triennio si può valutare l’anno di prova?

L’anno di prova è anno di ruolo a tutti gli effetti e deve essere considerato tale ai fini della valutazione del punteggio di servizio

La stessa cosa non può essere detta, però, per il punteggio di continuità che è legato alla scuola di titolarità del docente

Se l’immissione in ruolo è stata su sede provvisoria, l’anno di prova, svolto in quella  sede, non può essere conteggiato nella continuità anche se la scuola diventerà, l’anno successivo,  per il docente sede definitiva e, quindi, la scuola di titolarità.

Se l’immissione in ruolo è stata su sede definitiva, l’anno di prova, svolto in quella sede, rimasta invariata come scuola di titolarità del docente, può essere valutato nella continuità e quindi risulterà utile ai fini del computo del triennio indispensabile per poter valutare il punteggio nella mobilità

Conclusioni

Considerando che le immissioni in ruolo fino al 2015/16 erano su sede provvisoria ed è dal 2016/17 che la sede di immissione in ruolo è definitiva, il nostro lettore non può ancora valutare il punteggio di continuità nel trasferimento.

Il nostro lettore, infatti,  è stato immesso in ruolo nel 2015/16 su sede provvisoria ed è rimasto nella stessa scuola dove è attualmente titolare. Nell’anno scolastico di immissione in ruolo la scuola non era ancora la sua sede di titolarità e lo diventerà l’anno successivo 2016/17.

Potrà, quindi, conteggiare la continuità a decorrere dal 2016/17, valutando due anni per la graduatoria interna di istituto, dove  gli spettano  4 punti, mentre non gli spetta ancora alcun punteggio per la mobilità poiché non ha ancora maturato il triennio continuativo nella scuola, in quanto l’anno in corso non si valuta

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