Punteggio di continuità: come si valuta per il trasferimento
Il punteggio di continuità viene valutato nella domanda di trasferimento? Come si conteggia il punteggio maturato. Quando si perde?
Una lettrice ci scrive:
“Volevo sapere se la continuità fa acquisire punteggio per il trasferimento”
Il punteggio spettante al docente nella domanda di trasferimento viene conteggiato in base a quanto stabilito nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità (Allegato 2 – Tabella A).
Tra le voci inserite nella Tabella A1, oltre al servizio i ruolo e pre-ruolo, c‘è anche il punteggio di continuità
Punteggio continuità: quando si valuta?
Il punteggio di continuità si valuta per gli anni di servizio continuativi svolti, senza interruzione, nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e per la stessa tipologia di posto, come esplicitato nella tabella A1 lettera C), dove si considera il “servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità o di precedente incarico triennale da ambito ovvero nella scuola di servizio per gli ex titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica [….]”
Punteggio continuità: come si valuta?
Per il trasferimento il punteggio di continuità si valuta dopo aver maturato un triennio nella scuola di titolarità, mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno.
Spettano 2 punti ogni anno per i primi 5 anni e 3 punti per ogni anno successivo al quinto
Punteggio di continuità: quando si perde?
Il punteggio di continuità maturato si perde i seguito mobilità volontaria e in seguito ad assegnazione provvisoria. In quest’ultimo caso fa eccezione il docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. Questo docente non perde il punteggio di continuità in seguito ad assegnazione provvisoria provinciale, mentre, come esplicitato nella nota 5) della tabella di valutazione, “l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro”
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