Pubblicate le Istruzioni operative sulle supplenze all’estero a.s. 2013/14

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GB – Il MAE ha pubblicato una nota sulle istruzioni operative per il conferimento delle supplenze all’estero per l’anno scolastico 2013/14 su spezzoni di cattedra, copertura posti disponibili e chiarimenti.

GB – Il MAE ha pubblicato una nota sulle istruzioni operative per il conferimento delle supplenze all’estero per l’anno scolastico 2013/14 su spezzoni di cattedra, copertura posti disponibili e chiarimenti.

SUPPLENZE IN ATTESA DEL TITOLARE AVENTE DIRITTO 
 
In attesa dell’assunzione in servizio dei nuovi docenti titolari e della definitiva individuazione dei posti che potrebbero non essere coperti con docenti a tempo indeterminato, i Dirigenti Scolastici possono stipulare contratti fino all’arrivo del titolare avente diritto (modelli 2A/2B). 
 
POSTI DISPONIBILI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
L’elenco dei posti di contingente che non sarà possibile coprire con docenti a T.I. e che dovranno pertanto essere coperti con supplenti assunti fino al termine delle attività didattiche (modelli 1A/1B) sarà reso noto non appena ultimate tutte le operazioni di trasferimento dei docenti titolari. 

ORE NON COSTITUENTI CATTEDRA 
 
Circa l’attivazione degli spezzoni di cattedra, i Dirigenti Scolastici procederanno direttamente alla stipula dei contratti relativi alle ore non costituenti cattedra ("spezzoni") necessari a garantire gli insegnamenti obbligatori. L’ufficio si riserva di verificare la congruità degli spezzoni in relazione ai quadri orari di cui ai D.I. n. 4269 e 4270 del 2010 per le scuole secondarie di II grado e al DPR 89/2009 per la scuola dell’infanzia e per il I ciclo e la conformità degli stessi con la normativa in vigore. 
 
Ai sensi del decreto 4171/2012 art. 2 c. 1, i Dirigenti Scolastici assicureranno la pubblicizzazione delle relative disponibilità sul sito internet della Rappresentanza. 
 
POSTI CHE SI RENDONO DISPONIBILI PER RESTITUZIONE ANTICIPATA AI RUOLI METROPOLITANI, TRASFERIMENTI O RICOLLOCAMENTI D’UFFICIO. 
 
Qualora un posto di contingente dovesse rendersi disponibile nel corso dell’anno scolastico per anticipata restituzione ai ruoli del docente titolare, o per provvedimenti di trasferimento o ricollocamento d’ufficio, in attesa di ricevere dall’Ufficio scrivente uno specifico messaggio di conferma, la relativa supplenza dovrà essere conferita con contratto stipulato fino all’arrivo del titolare avente diritto (modelli 2A e 2B). 
 
SUPPLENZE IN SOSTITUZIONE DI DOCENTI ASSENTI 
 
Per le supplenze conferite in sostituzione di docenti assenti, si rammenta di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal decreto 4171 del 3 agosto 2012, art. 1, comma 4, lettera c, art. 2, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, art. 3, commi 2, 3, 4, art. 4 comma 3. 
 
DATA D’INIZIO DEI CONTRATTI 
 
Per quanto riguarda la data d’inizio dei contratti, si invitano i Dirigenti Scolastici ad attenersi rigorosamente alla normativa in vigore (D. Lvo 297/94, art. 521 e Legge 124 del 3.5.1999, art. 4) in base alla quale il conferimento delle supplenze è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. Nel caso dei contratti stipulati in attesa dell’arrivo del titolare e per ore non costituenti cattedra, pertanto, tale data non potrà essere antecedente alla data di inizio delle lezioni. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI 
 
Si invitano i Dirigenti Scolastici ad attenersi rigorosamente a quanto previsto dal decreto 3399 del 15 maggio 2012 (art. 8, commi 4, 5, 6, 7). Inoltre, ai fini di una puntuale e corretta applicazione di quanto previsto dal decreto 4171 del 3 agosto 2012 (art. 6, comma 4, art. 8, commi 3 e 4) e dal D.M. 131/2007 (art. 8, comma 1), i Dirigenti Scolastici, prima di dar corso all’interpello, dovranno verificare, presso i competenti Uffici Scolastici Provinciali, l’assenza di condizioni ostative derivanti da eventuali immissioni in ruolo o dall’eventuale conferimento di supplenze fino al termine delle attività didattiche o oltre in territorio metropolitano. Se trattasi di docenti inseriti nella prima fascia, si dovrà verificare se gli interessati abbiano ancora titolo a rimanervi (ad es. se abbiano rinunciato alla nomina in ruolo e siano stati 
conseguentemente depennati dalle graduatorie provinciali). Al riguardo si rammenta che tali adempimenti rientrano nel corretto svolgimento della funzione dirigenziale, e comportano assunzioni di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico (D.Lgs 165/2001e successive modifiche). 

La nota

 

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