Ptof, non c’è più la scadenza del 31 ottobre. I tempi

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La Legge 107 del 2015 all’articolo 1 comma 12 afferma chiaramente che: “Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa.

Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attivita’ formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonche’ la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano puo’ essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.”

L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, afferma: (Piano triennale dell’offerta formativa). – “ Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e’ il documento fondamentale costitutivo dell’identita’ culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.”

La Nota MIUR U.0017832.16-10-2018 ed il termine perentorio

Con la Nota MIUR del 16 ottobre 2018 si afferma che: “L’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015, prevede, con termine ordinatorio, che le istituzioni scolastiche predispongano il PTOF entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento e possano rivedere annualmente, sempre entro ottobre, il Piano relativo alla triennalità in corso. Per sostenere le scuole in questo delicato e impegnativo momento di progettualità e consentire loro un tempo più disteso per la predisposizione di questo documento strategico, si ritiene che il termine utile per l’approvazione del PTOF da parte del Consiglio di Circolo/Istituto possa coincidere con la data di apertura delle iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2019/2020 (data che sarà comunicata ai primi di novembre con la successiva circolare annuale sulle iscrizioni). Il comma 17 della Legge 107/2015 prevede che “le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell’offerta formativa”. Infatti, il PTOF è allo stesso tempo un documento di progettualità scolastica e uno strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia. Ogni scuola, quindi, in relazione alle consuete iniziative di presentazione dell’offerta formativa, sceglie autonomamente, entro la data indicata come riferimento per la sua predisposizione, quando approvare il PTOF, renderlo disponibile attraverso il proprio sito, pubblicarlo su “Scuola in Chiaro”. Inoltre, sempre per sostenere e facilitare il lavoro delle scuole, viene proposta una struttura di riferimento perla predisposizione del PTOF, che le scuole potranno autonomamente decidere di utilizzare.”

Da ciò discende chiaramente che si conferisce una interpretazione di carattere debole e non vincolante al termine di cui alla Legge 107, cioè il mese di ottobre entro cui il PTOF può essere rivisto o predisposto non è un termine perentorio. E viene riconosciuta enorme discrezionalità alle scuole sul punto.

Differenza tra termine perentorio e ordinatorio

È inerente alla stessa natura dei termini perentori che essi non siano prorogabili e non consentano, ove inutilmente decorsi, provvedimenti di sanatoria, proprio per motivi di certezza e di uniformità, generalmente avvertiti, la cui ragionevolezza non può essere contestata. Corte cost. 5 luglio 1973, n. 106.
La funzione dei termini perentori viene in genere individuata nell’esigenza di conferire certezza e stabilità al rapporto sottostante. Corte cost. 7 febbraio 2000, n. 40.

L’art. 152 comma 2, c.p.c., nell’affermare che ‘i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori’, detta un principio generale del nostro ordinamento che è applicabile anche ai termini nei procedimenti amministrativi. Annulla TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 5356 del 2013. Consiglio di Stato sez. V  07 luglio 2014 n. 3431

Sul valore giuridico delle note ministeriali e circolari

Tale interpretazione data dal MIUR discende da una semplice nota ministeriale. Ricordiamo che la Cassazione Cassazione civ. Sez. lavoro, con la Sent., del 07-11-2016, n. 22550 ha sottolineato anche che le circolari ministeriali non sono fonte del diritto ma semplici presupposti chiarificatori della posizione espressa dall’Amministrazione su un dato oggetto, la cui inosservanza può dare luogo al vizio di eccesso di potere dell’atto amministrativo quando ciò avvenga senza adeguata motivazione. (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889).

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