PTOF e consenso informato genitori, non c’è nessuna novità legislativa

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La nota congiunta prot. n.19534 del 20 novembre dalla Direzione Generale Ordinamenti e dalla Direzione Generale per lo studente è intervenuta, come dichiarato, per  rispondere ai quesiti in merito alla tempistica con cui il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) deve essere approvato e comunicato alle famiglie ed alle modalità con le quali queste “devono esprimere il consenso, ove occorra”, alla partecipazione alle attività extracurricolari.

Essa giunge a breve distanza da quella della Direzione Generale Ordinamenti (ivi richiamata) del 16 ottobre Prot. n. 17832 del 16.10.2018, che ha individuato una più adeguata tempistica per la predisposizione del PTOF (rispetto alla prevista scadenza del 31 ottobre), coincidente con la data di apertura delle iscrizioni, ribadendone l’importanza quale documento di progettualità scolastica e strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia reso disponibile attraverso il proprio sito e pubblicato su “Scuola in Chiaro”.

Si ripropongono le questioni relative al “consenso informato” relativamente in particolare ai cosiddetti “progetti gender”, in merito a cui era già intervenuta la nota Prot. n. 1972 del 15/09/2015 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione a chiarimento  dell’art. 1 comma 16 L 107/2015,il quale promuove principi di pari opportunità all’interno del PTOF rinviando a quanto già disposto dall’articolo 5, comma 2, DL n.93/2013,  convertito dalla L. 119/2013contenente misure contro la violenza di genere (con particolare riguardo al femminicidio) e le discriminazioni.

Ebbene, la nota del 20 novembre non introduce una nuova disposizione sul consenso informato.

Ciò in primo luogo per l’evidenza giuridica che nulla di innovativo può essere introdotto con una nota che, come hanno ribadito tanto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 567/17 quanto la Cassazione con la sentenza n. 6185 del 10.3.2017, non costituisce fonte del diritto ma semplice atto ad uso interno, prevalentemente a scopo interpretativo o informativo.

Perciò il quadro normativo non cambia.

L’autonomia è estranea all’idea di scuola “a la carte“, in cui ognuno ordina a volontà scegliendo solo il secondo perché il primo appesantisce, e l’istruzione non dovrebbe essere assimilata ad un trattamento sanitario di cui essere informati in considerazione dei rischi e dei possibili effetti collaterali.

La comunità scolastica non è quel luogo in cui è in atto uno scontro titanico tra forze predefinite del male e del bene.  Le famiglie hanno sensibilità ed esigenze diverse che la scuola che integra nella sua autonomia è chiamata a mediare.

E laddove si richiama la libertà di scelta educativa occorre ricordare quanto espresso con autorevole chiarezza dalle Sezioni Unite della Cassazione con l’Ordinanza 5 febbraio 2008, n. 2656. Riconoscendo la competenza del tribunale amministrativo nel regolamento di giurisdizione proposto dal genitore di un alunno di scuola primaria di un comprensivo della provincia di Laives (Bolzano), che aveva convenuto la scuola davanti al tribunale ordinario affinché dichiarasse che l’istituto non aveva “diritto di svolgere lezioni di educazione sessuale in classe senza il consenso dei genitori …. e che quindi si vietasse lo svolgimento di tali lezioni durante 1’orario dell’obbligo, con condanna al risarcimento del danno nel caso di avvenuta effettuazione”, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sua granitica decisione, ha sostanzialmente riconosciuto la legittimità dell’operato scolastico. Quanto alla tesi difensiva, che invocava i principi costituzionali degli articoli  29 e 30 Cost, ha ritenuto che essa “non considera che il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed alla formazione dei figli trova il necessario componimento con il principio di libertà dell’insegnamento dettato dall’art. 33 Cost. e con quello di obbligatorietà dell’istruzione inferiore affermato dall’art. 34 Cost. Il quadro costituzionale di riferimento pone con chiarezza, in relazione al processo formativo degli alunni della scuola pubblica, una esigenza di bilanciamento e coordinamento tra i diritti e doveri della famiglia e quelli della scuola, i quali peraltro trovano esplicazione nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche”. Per l’effetto è “certamente ravvisabile un potere della amministrazione scolastica di svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell’approccio alla materia sessuale, ma anche nell’insegnamento di specifiche discipline, come la storia, la filosofia, l’educazione civica, le scienze, e quindi ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni didattiche così assunte sia opponibile un diritto di veto dei singoli genitori”.

Coinvolgimento delle famiglie e “nuova” proposta di legge Aprea

La nota ribadisce che per la elaborazione del PTOF la scuola deve altresì prendere “in considerazione le proposte e i pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”, come previsto dall’art. 3 del DPR 275/99 modificato dalla L 107/2015 e che al fine di garantire una scelta consapevole il “PTOF deve, necessariamente, essere predisposto antecedentemente alle iscrizioni”.

Per l’effetto la libertà di scelta educativa si esplica al momento dell’iscrizione. Successivamente si apre un rapporto dialogico con la scuola, propositivo e non impositivo, aperto a tutte le sensibilità, appartenendo ormai alla storia la secessione dell’Aventino.

I conflitti, si sa, non procurano cose buone.

Occorre aggiungere che proprio riguardo alle modalità, anche tempistiche, di coinvolgimento delle famiglie, al fine e garanzia del coinvolgimento nella elaborazione e della conoscenza del piano (oltre che del patto di corresponsabilità educativa) aveva lavorato, in una composizione allargata e di ampio coinvolgimento, in sinergia tra tutte le componenti, coordinato dalla Direzione dello studente, il gruppo  di lavoro istituito nella precedente legislatura, per la riforma della rappresentanza, che aveva presentato un testo di modifica del Dpr 249/98 come già modificato ed integrato dal Dpr 235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti). Purtroppo né il gruppo è stato più riunito né si è dato seguito a quanto già definito.

È stato reso noto invece il testo della proposta di legge n. 697Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docentipresentata dall’On.le Aprea ed assegnata alla VII Commissione Cultura in sede Referente il 7 novembre 2018, che in pratica ripropone la famosa PDL 953 di riforma degli organi collegiali, con tutti i suoi contenuti: trasformazione delle istituzioni scolastiche in fondazioni; consiglio di amministrazione in luogo del consiglio di istituto; scomparsa dei consigli di classe.

Ai genitori è garantito il diritto di riunione e di associazione ed il regolamento di istituto PUÒ stabilire altre forme di partecipazione dei genitori (a cui sono estese le opportunità dello Statuto) e degli studenti

Chissà se ne coglieranno le implicazioni.

Il curricolo nelle indicazioni nazionali

La nota afferma poi che dovranno essere portate a conoscenza di genitori e studenti, in particolare,  quelle attività didattiche “che prevedano l’acquisizione di obiettivi di apprendimento ulteriori rispetto a quelli di cui alle indicazioni nazionali di riferimento”.

In merito occorre esprimere qualche perplessità.

Infatti nelle premesse alle indicazioni nazionali (2012) per il curricolo nel primo ciclo, ad esempio, si legge che “Le discipline e le vaste aree di cerniera tra le discipline sono tutte accessibili ed esplorate in mille forme attraverso risorse in continua evoluzione.” Ed ancora: “Le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invarianti pensati per individui medi, non sono più adeguate”. Insomma gli obiettivi di apprendimento appaiono estremamente vasti, così come quelli che la scuola è chiamata a realizzare, tanto che è difficile identificare gli “ulteriori”.

Prosegue poi la nota:“La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza. Al fine del consenso, è necessario che l’informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva”.

Ebbene, il DPR 275/99 disciplina all’art. 8 il curricolo obbligatorio costituito dalla quota nazionale e dalla quota riservata alle scuole che comprende le discipline e le attività da esse (cioè dalle istituzioni scolastiche) liberamente scelte.

Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto” e definisce tra l’altro, oltre agli obiettivi di apprendimento, “le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annualee “l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche”.

Il successivo art. 9 contempla l’ampliamento dell’offerta formativa, consistente“in ogni iniziativa coerente con le” finalità dell’istituzione scolastica. Tali “discipline e attività facoltative” (in primo luogo per la scuola, nel senso che la scuola può scegliere di realizzarle) sono destinate ad arricchire il curricolo e dunque ne costituiscono anche parte ove previste.

Coordinando il tutto, quindi, in sintesi si può affermare che per curricolo obbligatorio si intende,ad esempio, 990 ore nella scuola secondaria di primo grado, corrispondente al “tempo normale”.

L’ampliamento dell’offerta è anche ampliamento di quel curricolo.

Per l’effetto il consenso da acquisire riguarda in particolare la frequenza ad attività che si svolgono al di fuori del curricolo obbligatorio, cioè fuori dal tempo scuola. Cosa che di fatto avviene. Extracurricolare significa fuori dal curricolo, cioè dall’orario obbligatorio.

Il PTOF rappresenta l’offerta – curricolare ed extracurricolare – della scuola in base alla quale le famiglie operano le proprie scelte educative al momento dell’iscrizione. Se si realizzano successivamente attività diverse e ulteriori, sia in orario curricolare che extracurricolare, le famiglie sono informate. È prevista l’adesione tra l’altro, anche in orario curricolare, ad uscite didattiche e da quelle attività che “richiedano un contributo economico da parte delle famiglie”, che la nota congiunta invita a limitare ovvero ad organizzare adottando correttivi o misure dispensative.

È ovvio che tra queste  non possono intendersi ricomprese quelle laboratoriali negli istituti tecnici e professionali che costituiscono parte essenziale del curricolo obbligatorio di cui all’art. 8 DPR 275/99, anche in considerazione della circostanza che gli art. 153, commi 1 e 2, del R.D. 969/1924 n. e l’art. 53 del R.D.L. 749/1924non risultano abrogati.

In conclusione il vero entusiasmo per la vittoria riserviamolo ad una scuola libera ed accessibile senza discrimine, che non punisca ma educhi all’autodeterminazione, ispirandosi a valori autentici  di cittadinanza nel rispetto della pluralità e della diversità.

E poiché siamo ormai prossimi al termine di scadenza:“keepcalm& PTOF”

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