Prove INVALSI obbligatorie, ma chi costringe a lavorare gratis rischia denucia penale

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Scontro tra l’avvocato dello Stato Paolucci e il giornalista di cronaca giudiziaria di Parma, nonchè rappresentante CISL, Salvatore Pizzo sulle prove INVALSI. Se per l’avvocato dello Stato sono obbligatorie, per Pizzo obbligare i docenti a lavorare gratis è reato perseguibile penalmente.

Scontro tra l’avvocato dello Stato Paolucci e il giornalista di cronaca giudiziaria di Parma, nonchè rappresentante CISL, Salvatore Pizzo sulle prove INVALSI. Se per l’avvocato dello Stato sono obbligatorie, per Pizzo obbligare i docenti a lavorare gratis è reato perseguibile penalmente.

La polemica prende le mosse da un articolo apprarso sulla "Letterina ASASI" nella quale, in un articolo a firma Laura Paolucci (avvocato dello stato) ci si chiede: può l’istituzione scolastica impedire lo svolgimento delle prove INVALSI? Sono queste obbligatorie? O possono queste invece svolgersi solo se le istituzioni scolastiche lo abbiano permesso? E, in questo caso, quali organi avrebbero la relativa competenza decisionale?

Secondo la Paolucci "la legge non attribuisce alle istituzioni scolastiche (e dunque agli organi amministrativi di queste o al suo personale docente) un ruolo decisionale in materia. Lo scopo della norma è invece quello di prevedere che soggetti diversi (INVALSI, istituzioni scolastiche, enti locali) interessati alla qualità del sistema formativo coordino le “rispettive competenze in materia di valutazione dell’offerta formativa”".

Inoltre: "È metodologicamente scorretta, sul piano giuridico, l’impostazione della questione in termini di uso di discrezionalità da parte degli organi dell’istituzione scolastica: la questione, se affrontata in seno di collegio dei docenti, non dovrebbe essere proposta all’ordine del giorno né successivamente gestita come se quell’organo avesse un potere deliberativo in proposito. Gli organi pubblici, in particolare quelli collegiali, in tanto legittimamente si occupano di temi e ne discutono collegialmente in quanto abbiano (recte in quanto la legge assegni) una competenza amministrativa in materia ed un connesso ruolo. Al di fuori di tale presupposto, ogni decisione assunta sarà inficiata da incompetenza (quale vizio di legittimità dell’atto amministrativo) e così le azioni ulteriori che a tale decisione conseguissero. D’altro canto, la mera discussione del tema senza attivazione della funzione deliberativa è parimenti rischiosa: non in termini di legittimità dell’atto, quanto in termini di corretta ed efficace gestione delle risorse umane (dovere facente capo al dirigente scolastico), essendo che il tempo trascorso per la partecipazione agli organi collegiali rientra fra i doveri di servizio “quantificati” dalla contrattazione collettiva (art. 29, 3° comma, CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007) e che tale partecipazione si suppone funzionale al potere deliberativo dell’organo.
La valutazione è sul piano legislativo un elemento dell’organizzazione pubblica che tocca il tema della qualità dei servizi, ivi inclusi quelli resi nel sistema scolastico (artt. 2, 4, 25, 45 D.Lgs. n. 165/2001; D.Lgs. n 286/1999): essa misura oggetti diversi, il personale, sotto il profilo della qualità delle prestazioni, e le strutture, in relazione agli obiettivi assegnati così come i risultati, dall’efficienza al soddisfacimento dell’utenza.
Si potrà dunque discutere sul “quo modo” della valutazione (peraltro, solo nelle sedi a ciò deputate), ma non certamente sulla funzione svolta dall’INVALSI, nel misurare il “prodotto” della formazione.
"

A queste affermazioni risponde Salvatore Pizzo, ricordando "la denuncia penale contro chi obbliga i docenti a lavorare gratis". Pubblichiamo interamente il suo intervento inviato a questa redazione.

Salvatore Pizzo – Il recente intervento dell’Avvocato dello Stato Laura Paolucci in merito alla legittimità dell’Invalsi ad effettuare le discusse prove all’interno delle scuole, impone il chiarimento di un ulteriore aspetto giuridico che sovente viene taciuto. Fermo restando che l’Invalsi ha tutta la titolarità a svolgere le sue (discutibili) prove in forza degli artt. 3 L. 28 marzo 2003, n°53 (norma di delega) e art. 3 D.Lgs. 19 novembre 2004, n° n. 286 (norma delegata), al fine di compiere “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti”, è da precisare che nessuna norma vigente impone ai docenti di effettuare prestazioni professionali di competenza dell’Invalsi, detta Istituzione per svolgere la sua funzione ha anche il compito di organizzarsi, quindi reclutare secondo suoi criteri il personale a sua disposizione e remunerarlo.

Nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro esiste una sola norma alla quale le parti contrattuali (amministrazione e Rsu), possono fare riferimento al fine di trovare docenti disponibili (senza alcun vincolo di obbligatorietà) nelle
singole scuole al fine di somministrare e correggere le prove: l’art. 88 CCLN (indennità e compensi a carico del Fondo d’istituto), prevede alla lettera L che si retribuiscano con le risorse del Fis anche i “particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni”, ove ciò non viene recepito in sede di contrattazione decentrata d’istituto, non sussiste nessuna norma che possa obbligare il personale ad operare per conto dell’Invalsi. Note ministeriali, ordini di servizio, ed altri atti similari emessi discrezionalmente da funzionari dell’amministrazione, finalizzati ad obbligare i docenti ad effettuare prestazioni gratuite per conto dell’Invalsi, minacciando provvedimenti disciplinari, oltre ad incrementare un contenzioso di rilevante entità, espongono dirigenti scolastici e funzionari che dovessero obbligare gli insegnanti alla rifusione del danno erariale, e configurerebbe la violazione dell’articolo 610 del Codice Penale, che così recita: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni.”

Rappresentante Cisl Ic “Parmigianino” – Parma
Giornalista di cronaca Giudiziaria in Parma

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