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Proroga o conferma della supplenza quando c’è una sospensione delle lezioni per le vacanze?

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In quali casi si prevede la proroga/conferma del supplente in servizio con relativo pagamento del periodo della sospensione delle lezioni?

Una scuola scrive

una ns docente titolare è assente da tempo l’ultimo certificato medico ricopre il periodo 01/04/19 – 30/04/19. La sospensione delle attività è dal 18/04 al 27/04 (sabato), pertanto ci sono i 7 gg prima ma non i 7 successivi al rientro. Abbiamo prorogato il contratto della supplente dal 01/04 al 17/04. La domanda che ci poniamo è la seguente : come dobbiamo comportarci nei confronti della supplente relativamente ai giorni 29 e 30 aprile ? Se il titolare continuasse la malattia  lo sapremo solo il 02/05. Ringraziando anticipatamente porgiamo cordiali saluti.

Normativa

Ai fini dell’applicazione dell’art 40/3 del CCNL/2007 e del relativo pagamento delle vacanze al supplente rileva esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle circostanze previste dalla norma stessa, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Ne consegue che anche più periodi di assenze (ad esempio diversi certificati medici), pure imputabili a cause diverse (ferie e malattia; congedo parentale e malattia bambino ecc.), vanno considerati ai fini del computo del periodo di sospensione delle lezioni nel contratto di lavoro dei supplenti, a condizione però che si tratti di un’assenza continuativa che copra anche il periodo di sospensione delle lezioni (da almeno 7 gg. prima a d almeno 7 gg. dopo).

Il caso della scuola

Il titolare è assente fino all’ultimo giorno di lezione da almeno 7 gg. ma per ora ha prodotto certificazione/documentazione di assenza fino al 30 aprile, e la scuola al momento non sa se il titolare produrrà ulteriore assenza dal 2 maggio.

In questo caso la supplenza dovrà avere (per il momento) termine fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze.

I casi potranno poi essere due:

  1. il 2 maggio il titolare proroga l’assenza per almeno 5 gg.  (compresi il 29 e il 30 e si conta anche l’1):il contratto del supplente deve essere prorogato a partire dall’ultimo giorno delle lezioni fino alla data ultima di assenza del titolare con conseguente riconoscimento giuridico ed economico delle vacanze (si applica in questo caso l’art. 40/3 CCNL 2007).
  2. Il titolare dal 2 maggio non produce più alcuna certificazione e rientra in servizio: il primo contratto del supplente si ferma all’ultimo giorno delle lezioni prima delle vacanze e poi riprende, solo per conferma (art. 7 comma 5 DM 131/07) per il 29 e il 30. Dopodiché il supplente decade.

Conclusioni

Alla scuola che ci scrive consigliamo di leggere la nota MIUR  13650 del 18/12/2013 in cui è precisato  che il diritto del supplente al pagamento del periodo di sospensione delle lezioni può non rappresentarsi immediatamente all’atto della redazione del primo contratto e, in tali casi, può rendersi necessario provvedere alla contrattualizzazione e alla liquidazione del periodo sospensivo con specifico contratto a parte solo quando vi sia certezza che si siano realizzate le condizioni previste dalle disposizioni in esame.

Si consiglia quindi di aspettare il 2 maggio per capire quale contratto spetti al supplente (solo la conferma o anche la proroga?), fermo restando che il 29, visto che comunque è già certo che il titolare sarà assente, il supplente ha comunque diritto ad essere in classe.

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