Proroga del blocco degli stipendi PA – Il Senato lancia un monito al Governo: attenti alla Consulta

Di Lalla
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Ufficio stampa Anief – Tra le condizioni del parere non ostativo della I Commissione dopo l’audizione delle parti sociali, richiesta la modifica del regolamento per evitare le censure della magistratura, viste l’assenza del carattere di eccezionalità e temporaneità e la palese irragionevolezza della norma.

Ufficio stampa Anief – Tra le condizioni del parere non ostativo della I Commissione dopo l’audizione delle parti sociali, richiesta la modifica del regolamento per evitare le censure della magistratura, viste l’assenza del carattere di eccezionalità e temporaneità e la palese irragionevolezza della norma.

A rischio i risparmi previsti, l’organizzazione degli uffici, la motivazione del personale e l’erogazione dei servizi. Il sindacato organizza nuovi ricorsi in attesa dell’udienza del 5 novembre della Corte costituzionale.

Così risponde Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir al Contenzioso, dopo l’approvazione del parere: “Come abbiamo sottolineato in Parlamento nel maggio scorso, questa ulteriore proroga del blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici viola diversi articoli della Costituzione perché è evidente che la sentenza n. 223/12 non si riferiva soltanto all’indipendenza della magistratura ma entrava nel merito delle scelte del legislatore. Possono essere richiesti anche grandi sacrifici ai lavoratori dello Stato ma a condizione che siano transeunti, consentanei allo scopo ed eccezionali, tutti caratteri di cui la norma è priva. Inoltre, l’evidente natura tributaria viola il principio dell’uguaglianza sostanziale tra i contribuenti colpendo soltanto la tasca di alcuni cittadini. Infine, nella scuola si assiste a un vero e proprio esproprio di risorse che erano state sottratte al MOF per pagare gli scatti maturati nel 2011”.

Per questa ragione, dopo la pronuncia della Consulta sulla non costituzionalità del blocco degli automatismi di carriera dei magistrati e del contributo di solidarietà sugli stipendi e sulle pensioni superiori ai 90.000 euro, la Confedir patrocina ricorsi al giudice del lavoro per ottenere dalla stessa Corte costituzionale la parità di trattamento tra tutti i dirigenti e dipendenti pubblici. Già sono state emesse una decina di ordinanze da diversi tribunali amministrativi e del lavoro che saranno discusse nel prossimo autunno. Per info, scrivi a [email protected] o, per il personale della scuola, a [email protected] .

Il testo del parere approvato

Legislatura 17ª – 1ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 18 del 25/06/2013
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 9
 
La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo, considerando che il provvedimento risponde alla ratio di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego come previsto dalla legislazione primaria, esprime parere non ostativo, a condizione che lo schema di regolamento sia modificato in base alle seguenti indicazioni:

a) si tenga conto delle censure, mosse dalla Corte costituzionale con la sentenza 8 ottobre 2012, n. 223, a misure che determinano riduzione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti, anche incidendo sui meccanismi di progressione stipendiale, a cui peraltro, per effetto della medesima sentenza, si sottrae il personale della magistratura. In proposito, considerando che risultano pendenti dinanzi alla Corte costituzionale altri giudizi in materia, appare necessario che il regime delle proroghe definito dal regolamento, già di per sé in contrasto con il carattere di eccezionalità e di temporaneità proprio di interventi di tale natura, sia in ogni caso concepito in modo tale da evitare pronunce di illegittimità costituzionale che, tra l’altro, potrebbero determinare un conseguente onere finanziario a carico dello Stato, vanificando così i risparmi ottenuti;

b) si evidenziano i profili di irragionevolezza, con specifico riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici, tra i quali gli appartenenti alla carriera diplomatica e a quella prefettizia, nonché gli appartenenti ai comparti difesa, sicurezza e pubblico soccorso, in ragione della loro particolare articolazione e delle peculiari modalità di progressione;

c) particolarmente critica appare la previsione che consente il passaggio di grado senza corresponsione dell’incremento economico (le cosiddette "promozioni bianche"). Tale misura, oltre a creare evidenti disparità di trattamento tra soggetti che svolgono identiche funzioni, si presenta significativamente punitiva nei confronti di quanti sono prossimi al godimento del trattamento pensionistico, dal momento che non potranno nel tempo recuperare quanto potrebbe essere consentito ai lavoratori in servizio.

Si osserva, altresì, che gli interventi volti a prorogare il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, contrariamente a quanto affermato nel preambolo dello schema di regolamento, non realizzano alcuna razionalizzazione in quanto l’effetto depressivo che ingenerano incide, in misura significativa, sull’organizzazione delle strutture coinvolte, sull’efficienza dei servizi offerti e sulla motivazione del personale.

Ove si ritenga comunque di procedere alla proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, si chiede che tale misura costituisca l’ultimo intervento di contenimento di spesa a discapito di una categoria sociale – quella dei dipendenti pubblici – già fortemente colpita da un progressivo processo di oggettivo impoverimento. Si invita, peraltro, il Governo ad attivarsi affinché, nel caso in cui vi siano le condizioni finanziarie compatibili, con il primo avanzo utile di bilancio, provveda ad adottare ogni soluzione utile per consentire di recuperare le perdite subite dalla categoria dei pubblici dipendenti.

Inoltre, al comma 1, lettera a), che proroga al 31 dicembre 2014 alcune delle misure previste dall’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, appare necessaria una riformulazione che assicuri una maggiore chiarezza espositiva e tenga conto dell’esigenza di completezza del richiamo al quadro normativo.

Infine, in riferimento al comma 1, lettera d), ove si prevede che l’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio  2015-2017 "non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo", si ritiene che il non assorbimento debba essere inteso in senso non limitativo della posizione economica del pubblico dipendente, così come si evince anche dalla relazione illustrativa. In caso contrario, si determinerebbe un blocco ulteriore della crescita del trattamento economico accessorio, in particolare una non consentita proroga oltre il 2014 del blocco degli incrementi retributivi a titolo di indennità di vacanza contrattuale proiettati nel triennio 2015-2017. Appare in ogni caso opportuna una chiarificazione idonea a superare eventuali dubbi interpretativi.

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