Proposta revisione profilo Assistente Tecnico. Lettera

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inviata da Irene Ballarini – Gentile redazione di Orizzonte Scuola, L’ARAN ha convocato i sindacati il 12 novembre prossimo per riprendere i lavori di revisione sui profili ATA, funzionali anche al rinnovo del contratto.

Riprendono, alle ore 11, i lavori istruttori della Commissione paritetica all’ARAN sull’ordinamento professionale del personale ATA, prevista dall’articolo 34 del CCNL 2016/2018.

La prosecuzione dei lavori è finalizzata alla revisione e innovazione dei profili professionali del personale ATA ed è essenziale per portare a termine questo processo prima dell’avvio del negoziato ai fini del rinnovo contrattuale 2019/2021.

Mi preme sottoporre agli attori di questo incontro alcune riflessioni per la revisione dello specifico profilo dell’Assistente Tecnico.

PROPOSTE DI REVISIONE E RIVENDICAZIONI DEGLI ASSISTENTI TECNICI DI LABORATORIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

ASSISTENTE TECNICO

I Compiti del profilo di Assistente Tecnico vengono definiti dal CCNL Scuola 2006/09

Art 47 (Compiti del Personale ATA)

ed in particolare dalla Tabella A – Profili di area B del personale ATA e sono:

“Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro”.

L’orario di lavoro dell’Assistente Tecnico è definito dal CCNL Scuola 2006/2009 art. 53 comma 3 lettere a) e b):

“L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:

a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;

b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico – scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la preparazione del materiale di esercitazione.

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.: a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente”

Regolamenta inoltre il compito dell’Assistente Tecnico il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado art. 5 comma 4:

“Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori”

Premesso che:

– il ruolo di Assistente Tecnico ha subito negli anni una sostanziale evoluzione in relazione al continuo rinnovamento tecnologico che è costantemente in atto, e per il quale i lavoratori sono costretti a sostenere autonomamente la formazione necessaria ad adeguare le proprie capacità di gestione, controllo e manutenzione;

– gli Assistenti Tecnici sono attualmente inquadrati in area B, condivisa con gli Assistenti Amministrativi, dai quali differiscono in maniera sostanziale per vocazione e per il tipo di servizio svolto;

– sono sottoposti al Dirigente scolastico per quanto attiene lo svolgimento del loro lavoro, e al DSGA per il controllo dell’orario, al contrario di amministrativi ed ausiliari che dipendono in maniera esclusiva dal DSGA per le indicazioni operative;

– sono assunti in aree omogenee in relazione al titolo di studio specifico acquisito;

– sono soggetti al servizio anche in periodi di sospensione delle attività didattiche, pur essendo il loro lavoro strettamente ed indissolubilmente legato all’effettivo svolgimento delle attività didattiche;

– durante la sospensione delle attività didattiche si manifesta l’inutilità di praticare manutenzione per 36 ore settimanali all’interno dei laboratori, di conseguenza si inducono i dirigenti ad impiegarli in altre mansioni ed attività che non sono proprie del profilo;

– spesso l’orario di laboratorio fissato normativamente in 24 ore di assistenza alla didattica e 12 di manutenzione viene totalmente stravolto e travisato, in ordine a presunte emergenze o esigenze di altra natura che nulla hanno a che fare con il rispetto delle norme contrattuali e che si ripetono ormai in modo sempre più ciclico, quasi poste a consuetudine, per cui gli stessi AATT vengono sistematicamente impiegati in servizi non afferenti al loro profilo, in qualità di amministrativi, in supplenza ai docenti, ad attività di manutenzione degli edifici e nello spostamento di arredi, in attività in laboratori non appartenenti a quelle di origine, soprattutto durante il periodo estivo,

– non si configurano percorsi di progressione di carriera, nemmeno in relazione alla struttura gerarchica di riferimento, (pur essendo prevista normativamente, ma solo sulla base contrattuale e mai concretizzata la figura del Coordinatore tecnico Area C) sono soggetti al rispetto di norme contrattuali generiche e squalificanti, poste a libera interpretazione dei dirigenti scolastici;

Nell’osservanza dei principi e delle norme relative alla parità ed imparzialità di trattamento, alla prestazione del lavoro e al rispetto delle qualifiche e delle mansioni proprie dei lavoratori;

SI CHIEDE

un profondo riesame del profilo di Assistente Tecnico, in particolare:

Separazione della figura A.T. dai profili amministrativi e dai collaboratori scolastici, con l’attribuzione di un percorso professionale differente, atto a riconoscere la professionalità specifica degli Assistenti Tecnici.

Eliminazione del termine “Assistente” in quanto la tipologia del titolo necessario all’accesso al profilo specifica “Tecnico” come definizione acquisita giuridicamente e non lascia spazio all’interpretazione approssimativa di “assistente” quasi a significare un apprendista, posto alle dirette dipendenze del docente ITP, con cui condivide integralmente le competenze, derivate dallo stesso titolo di studio.

Dipendenza esclusiva dal Dirigente Scolastico in relazione a compiti di lavoro ed orario.

Prestazione dell’orario di servizio in coincidenza con l’attività didattica, con la previsione di un monte ore da destinare alla manutenzione dei laboratori di competenza e alla partecipazione ai consigli di quelle classi che sono in orario nel laboratorio dell’arra di appartenenza.

Attribuzione dell’ ”istituto della disponibilità” al servizio durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, al quale è tenuto anche il personale docente cosi come previsto dall’art 13 (capo III, Norme comuni) del CCNL 2006/09 evitando l’effettiva presenza in servizio che comporterebbe di conseguenza l’assunzione di compiti non contemplati nel profilo di appartenenza.

Si chiede inoltre l’applicazione della norma prevista dalla tabella A allegata al C.C.N.L. 24/07/03) relativamente all’area C :

“TABELLA A – PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA

(Tabella A del C.C.N.L. 24/07/03)

Area C

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche

tecnico

attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante l’utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di riferimento assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, e’ subconsegnatario con l’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.”
OSSERVAZIONI FINALI

I predetti cinque punti richiesti non prevedono lo stanziamento di alcuna risorsa economica aggiuntiva, è solo una richiesta di razionalizzazione e miglior organizzazione del lavoro degli Assistenti Tecnici della scuola secondaria di secondo grado.

L’attuazione dell’area C é solo un’ottemperanza della normativa contrattuale vigente del comparto scuola.

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