Proposta di modifica del Regolamento delle supplenze per garantire continuità ad alunni con disabilità. Lettera

WhatsApp
Telegram
ex

inviata da insegnante Isabella Fiore – Gentile Senatrice Signora Liliana Segre, sono un docente, pensionato di recente, per circa vent’anni impegnato nel sostegno ad alunni disabili della scuola Primaria,  che nonostante la messa a riposo non ha perso l’interesse per le tematiche che investono la parte più debole dell’utenza scolastica, portatrice di disabilità, nei confronti della quale, a fronte di un approccio spesso retoricamente pietistico, si consuma  una marcata indifferenza.

Avendo avuto modo di approfondire il decreto n. 131 /2007 che regola il conferimento delle supplenze nelle scuole mi sono reso conto di alcune contraddizioni all’interno dell’articolato che, vedi caso, negano, di fatto, il diritto degli alunni con disabilità alla continuità didattica.

Mi sono impegnato ad elaborare delle proposte di rimozione delle suddette contraddizioni contenute nell’allegato file.  Le chiedo, pertanto, di farsi carico del problema da me sollevato presso la settima Commissione Permanente del Senato, di cui Lei è membro sensibile e competente

Certo della Sua preziosa attenzione e capacità di coinvolgimento della commissione nella sua interezza, La ringrazio e distintamente La saluto.

PROPOSTA DI MODIFICA (Comma 7 art. 7 Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131)

La vicenda di un insegnante nominata sul sostegno nella scuola dell’infanzia con interruzione del contratto, pur in continuità di assenza dal servizio del docente titolare ( art. 7 comma 7 Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131), a mio giudizio incomprensibilmente contraddittorio rispetto ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, mi suggerisce le seguenti osservazioni:

1) La ratio pedagogica della continuità è contenuta nel succitati commi 4 e 5 dell’art. 7 , di seguito riportati:

a. “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto” ( comma 4);

b. “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni “(comma5)

Il tutto, ovviamente, a tutela della continuità didattica ed educativa con gli alunni, della figura docente in particolare, come nel caso sopracitato, con quelli disabili che, normalmente, soffrono più dei cosiddetti “normodotati” della provvisorietà delle figure educative di riferimento. Per ragioni che nulla hanno a che fare con la continuità didattica ed educativa, anzi ne esautora la ratio, il legislatore ha inserito il comma 7 che conclude così:

“…Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite”.

OSSERVO che le ragioni della continuità didattica sussistono all’interno dei commi 4 e 5 ma incomprensibilmente scompaiono col comma 7 che le esautora totalmente. Evidentemente il legislatore ha preferito privilegiare alcuni diritti degli aspiranti alle supplenze, che sarebbero in parte comprensibili nell’accezione burocratica se la cosa non ledesse i diritti della parte più debole della scuola , gli alunni disabili, trattati come materia insensibile all’impatto emozionale del rapporto di discontinuità tra esperienza didattica e relazione educativa.

PROPOSTA DI ABROGAZIONE DEL SEGUENTE PASSAGGIO:
…Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite” .

IN ALTERNATIVA , INSERIMENTO, DEL SEGUENTE PASSAGGIO RIPORTATO IN STAMPATO MAIUSCOLO E IN GRASSETTO:
…Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni, E NON RIGUARDI IL DOCENTE IMPEGNATO SUL SOSTEGNO AGLI ALUNNI DISABILI, mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite”.

Ringrazio per l’attenzione e distintamente saluto.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile