Progresso di carriera per i docenti precari, il MIUR non cambia parere

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dp – Prendiamo le mosse da una comunicazione da parte dell’USR Campania agli USP relativa a numerosi tentativi di conciliazione e atti di diffida da parte di docenti precari che chiedono la progressione di stipendio legata alla prestazione del servizio a tempo determinato.

dp – Prendiamo le mosse da una comunicazione da parte dell’USR Campania agli USP relativa a numerosi tentativi di conciliazione e atti di diffida da parte di docenti precari che chiedono la progressione di stipendio legata alla prestazione del servizio a tempo determinato.

La richiesta da parte dei docenti precari è motivata dalla sentenza del 13 settembre 2007 della Corte di Giustizia europea con la quale si conferma il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

Un divieto che può essere infranto nel caso di "ragioni obiettive"

Il MIUR con nota del 15 settembre 2008 ha voluto ravvisare tali "ragioni obiettive" nella natura stessa del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale della scuola, caratterizzato da discontinuità della prestazione stessa. Pertanto non rientrerebbe nella casistica dei lavori a tempo determinato per i quali è applicabile il principio di divieto di discriminazione.

Gli anni successivi sono stati caratterizzati da un’ondata seriale di ricorsi al tribunale del lavoro per far rispettare la sentenza della Corte di Gistiuzia europea. Ma le sentenze favorevoli ai precari hanno visto l’invito da parte del MIUR agli USP di ricorrere in appello.

Un invito che a quanto pare non è venuto a mancare fino ad oggi, come confermato dalla nota del 28 aprile 2010 emanata dall’USR per la Campania con la quale comunica che il MIUR non ha cambiato parere. Non potrebbe essere diversamente, dal momento che l’accoglimento di tale sentenza comporterebbe un esborso economico considerevole, come ammesso dallo stesso MIUR nella nota del 23 dicembre 2009

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