Progetti PON, come si selezionano e nominano gli esperti interni ed esterni

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Gli Istituti Scolastici che hanno avuto l’autorizzazione all’avvio dei progetti PON si sono trovati nelle condizioni di dover procedere alla selezione di personale esperto sia interno che esterno all’Istituzione Scolastica.

L’istituzione Scolastica che intende conferire incarichi di esperto deve espletare le procedure di individuazione e/o reclutamento rispettando i principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa.

Percorriamo insieme l’iter per la selezione di queste figure.

Una delle procedure preliminari che ogni Istituzione Scolastica deve mettere in atto è quella di verificare la presenza e la disponibilità, all’interno del proprio corpo docente, delle risorse professionali della quale essa necessita. La Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006 del Dipartimento della Funzione Pubblica, prevede la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso interno sul proprio sito web. In tale avviso si deve indicare il tipo di figura richiesta e i criteri specifici con cui si effettuerà la selezione.

L’istituzione scolastica, una volta valutati i curricula, procederà, nel caso pervenissero più candidature, a stilare una graduatoria e a conferire formalmente, attraverso apposita lettera, l’incarico aggiuntivo per cui la figura è stata individuata.

Le professionalità specificate dal candidato sono facilmente verificabili in quanto sono delle mansioni per cui è stato assunto o equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento (art. 52, co.1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C.). Se la candidatura non è inerente a quanto sopra indicato il candidato dovrà presentare la documentazione al fine di verificare l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per l’assolvimento dell’incarico.

Nel caso il personale interno non avesse un profilo adeguato alla richiesta, per l’assolvimento dell’incarico si procederà al reperimento del personale da altre istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo (art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Attraverso il proprio sito internet o attraverso una comunicazione inviata alle altre II.SS., l’Istituzione Scolastica pubblica un avviso nel quale manifesta l’intenzione di rivolgersi a docenti in servizio presso altre II.SS., regolamentando anche le modalità, i criteri oggettivi per la scelta del contraente e le procedure che lo stesso dovrà rispettare.

In alternativa l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

A tali procedure possono partecipare:

– docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche

– dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni

– professionisti autonomi

Il reclutamento degli esperti (interni e/o esterni) dovrà avvenire sulla base del possesso delle competenze previste. E’ obbligatorio acquisire più curriculum vitae (modello europeo) che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi, comparandoli tra loro e esplicando le motivazioni di scelta.

L’acquisizione dei curricula dovrà avvenire attraverso un’adeguata pubblicizzazione (ad esempio, mediante spot televisivi, manifesti murali, locandine, sito Web ecc.) e i bandi dovranno contenere una griglia di valutazione.

Al termine della procedura di selezione l’Istituzione Scolastica stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.

Nel caso questi fosse un dipendente pubblico l’incarico deve essere compatibile con la normativa vigente (art 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento.

Si fa altresì presente che il comma 5 bis dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha sancito il divieto per le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, così come previsto dall’art. 22, comma 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Si precisa che in caso di progetti Fondo Sociale Europeo (FSE) possono essere stabilite delle disposizioni specifiche da parte dell’Autorità di Gestione. In particolare quando le Istituzioni scolastiche titolari del progetto hanno l’obiettivo di formare del personale di alte scuole al fine di garantire che gli esperti siano adeguati al personale da formare, si possa procedere alla procedura di evidenza pubblica, senza procedere preventivamente alla ricerca del personale interno.

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