Professione Insegnante chiede che il servizio militare sia valutato nelle graduatorie ad esaurimento

Di Lalla
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red – Lettera di Libero Tassella (responsabile nazionale Professione Insegnante) sulla mancata valutazione, nella tabella dei titoli per le graduatorie ad esaurimento, del servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in constrasto con 42 ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, dei TT.AA.RR., della Corte di Cassazione e dei Tribunali del lavoro.

red – Lettera di Libero Tassella (responsabile nazionale Professione Insegnante) sulla mancata valutazione, nella tabella dei titoli per le graduatorie ad esaurimento, del servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina, in constrasto con 42 ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, dei TT.AA.RR., della Corte di Cassazione e dei Tribunali del lavoro.

"Egr. Direttore Generale Chiappetta,

e p.c. Egr. gi Onorevoli e Senatori, Egr. Sindacati

giovedì 28 aprile si è tenuto presso il MIUR una riunione con i sindacati di categoria per esaminare eventuali proposte di integrazione e modifica in merito alla bozza di decreto ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente per il biennio 2011/12-2012/13.

Corre l’obbligo di informarLa che nella bozza del 30 aprile 2011 vi è tra l’altro una criticità di natura legislativa e/o illogicità manifesta. L’art. 2 comma 6 recita la stessa disposizione dell’art. 3 co. 5 del D.M. 42/2009. Precisamente: "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".

La mancata valutazione del servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina è in palese contrasto con le ben 42 !!! ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, dei TT.AA.RR., della Corte di Cassazione e dei Tribunali del lavoro. Precisamente contro:

1. D.P.R. DEL 14 FEBBRAIO 1964, N. 237 (RECANTE “LEVA E RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO NELL’ESERCITO, NELLA MARINA E NELL’AERONAUTICA), ART. 77, COMMA 7 (come sostituito dalla L. 958/1986);
2. LEGGE 13 GIUGNO 1969, n. 282 (recante “Conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria);
3. LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata) artt. 17 e 20; LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata) art. 17;
4. E poi il anche il D.L. 7 APRILE 2004, n. 97, convertito con modificazioni nella L. 143 del 2004 conferma quanto sopra. La tabella (prevista dall’articolo 1, comma 1) al punto B. i. prevedeva prima della conversione “i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell’interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizioni dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici”, soppressa dalla L. 143 del 4 giugno 2004, in sede di conversione.

Ricordando il:

– D.D. del 31 marzo 2005: “Art. 3. comma 6: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”; D.M. del 13 marzo 2007 (Regolamento supplenze) TABELLA 1 NOTE AL PUNTO D) TITOLI DI SERVIZIO:”1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di 7) quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”;

– Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Aggiornamento e inserimento nelle graduatorie permanenti del personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado), art. 3 comma 5: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”. si perviene al D.M. 42/2009 art. 3 co. 5 in esame che reca la stessa, identica disposizione del precedente decreto ministeriale in contrasto ed illegittimo dunque con il quadro normativo concernente la prestazione obbligatoria del servizio militare di leva.

5. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAZIONALITÀ E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO A PARITA’ DI SITUAZIONI.

L’Amministrazione MIUR ha l’obbligo di valutare il servizio militare di leva con lo stesso punteggio attribuito al servizio di insegnamento nella scuola, pena la disparità di trattamento con gli altri colleghi, che esonerati dal servizio militare obbligatorio, hanno potuto svolgere servizio di insegnamento ed acquisire ulteriore punteggio nella graduatoria rispetto a coloro che hanno subito una battuta di arresto per la prestazione obbligatoria del servizio militare.

6. ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE SESTA NN. 4028/2009, 4031/2009 DEL 01 AGOSTO 2009, 4032/2009 DEL 01 AGOSTO 2009, 4403/2009 DEL 27 AGOSTO 2009.

7. SENTENZA T.A.R. LAZIO (tra le 42!) N. 6421/2008 DELL’08 LUGLIO 2008 (SEZIONE III^ QUATER) I principi affermati in codesta sentenza (Sez. III^ quater) sono del tutto esportabili alla fattispecie che ne riguarda. Precisamente:

a. Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n.2650; Consiglio di Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell’art. 485 co. 7 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), dal momento che la predetta norma ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza distinzioni legate al tipo di servizio svolto e dunque neanche se sostitutivo;

b. la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l’accesso dell’insegnamento medesimo.

Per tutto quanto sopra esposto in fatto e considerato anche a norma dell’art. 52 della Costituzione e in diritto va annullato dalla bozza del prossimo D.M. di aggiornamento/trasferimento/permanenza delle GaE l’art. 2 comma 6: “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” e si invita Lei Direttore Generale, Dott. Chiappetta di sostituire con il seguente comma: Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati anche se non prestati in costanza di nomina.

Distinti saluti

Libero Tassella ( responsabile nazionale Professione Insegnante)"

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