Privacy, nuovo regolamento. Che caratteristiche deve avere la liberatoria

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Gianfranco Scialpi – La Guida del Garante della Privacy Guida all’applicazione del regolamento europeo, firmato il Garante della Privacy (febbraio 2018). Documento da leggere, anche se subirà inevitabili aggiornamenti.

Importante il capitolo riguardante il consenso.

Qualunque trattamento dei dati personali (la foto o il video il minore) rimanda ad una richiesta che deve essere esplicita, “comprensibile, semplice, chiara” (pag.5).

Segue l’eventuale consenso. Nel caso   “dei minori è valido a partire dai 16 anni (il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale); prima di tale
età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Deve essere, in tutti i casi, libero, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spuntate su un modulo).

Deve essere manifestato attraverso “dichiarazione o azione positiva inequivocabile” (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento). ” ( pag.5)

Le caratteristiche di una liberatoria

Nel caso specifico della pubblicazione delle foto o video di minori (dato personale) nel Web, il “quadro” rimane sostanzialmente invariato.

Implicitamente resta la “prudenza e la cautela” espresse dal Garante della Privacy nel documento “La scuola a prova di privacy” (ottobre 2016), tenendo conto della dilatazione del Web oscuro ( Dark Web/Dark Net…) e della maggiore facilita a condividere il materiale.

Sono confermate le caratteristiche della liberatoria firmata dai genitori ( comprensibile, semplice, chiara). Per quanto riguarda la chiarezza, devono essere espliciti  i fini ( criterio della legittimità e proporzionalità), gli ambienti dove si intende pubblicare le foto (sito, social, piattaforma di condivisione…), il grado di privacy applicato o personalizzato e la scadenza temporale per il loro trattamento.

A questo occorre aggiungere la tipologia dei video o delle foto, definiti necessariamente  da secondi piani  dove il singolo “si perde”  nel piccolo o grande gruppo. A mio parere il suddetto materiale risulta coerente con il criterio della proporzionalità con il fine cioè   documentare esclusivamente un’attività o un progetto e non “il bel visetto” dell’alunno/studente in primo piano.

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