Prezzo caffè, bibite e snack da distributori in aumento, iva 6% in più anche in scuole

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red – A decretarlo la legge di stabilità che fa saltare il prezzo dell’Iva dal 4 al 10%. L’aumento riguarderà anche le istituzioni, dagli ospedali alle scuole dove sono collocati i distributori.

red – A decretarlo la legge di stabilità che fa saltare il prezzo dell’Iva dal 4 al 10%. L’aumento riguarderà anche le istituzioni, dagli ospedali alle scuole dove sono collocati i distributori.

Abbiamo già affrontato l’argomento "distributori nelle scuole", ma da un punto di vista didattico e per la loro funzione diseducativa, se distribuiscono prodotti industriali. E soprattutto decretano la decadenza di qualsiasi coerenza tra l’educazione alimentare che le scuole dovrebbero "somministrare" ai propri alunni e una pratica che invita, invece, a consumare prodotti che cozzano spesso con i sani principi alimentari.

Da oggi, nel settore, ci sono delle novità. Infatti, per tè, ciccolate varie, snack e bevande l’Iva aumenterà del 6% già dal 1 gennaio 2014 con necessaria ricaduta sul consumatore ed indipendentemente dal patto intervenuto tra istituzioni (scuole nel nostro caso specifico) e distributore.

La norma infatti stabilisce che i prezzi "possano essere rideterminati in aumento" al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto.

Il commento a Lucio Pinetti, presidente dell’Associazione della Distribuzione Automatica aderente a Confcommercio: ”L’emendamento introdotto si applica a tutti i contratti stipulati tra le imprese del settore e i propri clienti, ma particolarmente importante risulta per gli appalti indetti dalle Pubbliche amministrazioni prima della data di entrata in vigore della norma perché risolve il problema di eventuali contenziosi sull’adeguamento dei prezzi al consumo dei prodotti somministrati attraverso i distributori automatici".

Insomma, un brutto ritorno a scuola per gli amanti dello snack e del coffee breack. Anche se, si vocifera, che il prezzo del caffè non sarà toccato

Ecco il testo dell’articolo in questione presente nella legge di stabilità

All’articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

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