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Presenza a scuola dopo il termine delle lezioni: ecco quando non è possibile obbligare i docenti

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I docenti hanno degli obblighi che derivano dall’attività di insegnamento. Quali sono gli impegni nei periodi in cui non vi sono le lezioni?

Una docente scrive

oggi dalla Dirigenza è arrivata la seguente comunicazione relativa agli “adempimenti di fine anno”: “I docenti non impegnati negli esami di Stato si terranno a disposizione della Coordinatrice di Plesso per la formazione delle nuove classi prime (nel rispetto dei criteri deliberati [dal Consiglio d’Istituto]) e per altri lavori di riordino. L’obbligo di servizio è limitato alle 80 ore di attività funzionali all’insegnamento. Poiché i colleghi interessati non hanno esaurito questo monte ore, si richiede la loro presenza a scuola da martedì 11 giugno a venerdì 21 giugno 2019.”. Dalla lettura dell’art. 29 del contratto nazionale e da quanto letto nei vostri articoli sulle 40+40 ore, mi sembrerebbe di capire che le attività indicate non rientrino tra quelle funzionali, ma vi sarei grata se poteste darmi dei chiarimenti in merito e/o suggerimenti sul comportamento da adottare.  Aggiungo che sono una docente precaria con contratto fino al 30 giugno in una scuola secondaria di primo grado. Grazie, Cari Saluti

Prima della contrattualizzazione del Pubblico impiego

Quando ancora non esistevano i CCNL a regolare il rapporto di lavoro dei docenti l’allora MPI si esprimeva così sulla questione con nota ministeriale prot. n. 1972 del 30 giugno 1980:

Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.”

Una sentenza del Consiglio di Stato la n. 173/1987 ribadiva il concetto sentenziando che: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.

Gli obblighi dei docenti sono sanciti dal CCNL

L’art. 28, c. 5 del CCNL 2006-09 (unico riferimento oggi che stabilisce il rapporto di lavoro) dispone che l’attività di insegnamento si svolge “nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”.

Ne consegue che nei periodi di sospensione delle lezioni e interruzione delle attività didattiche, i docenti non hanno l’obbligo di rimanere a scuola per l’orario di cattedra e possono essere impegnati solo in attività funzionali o aggiuntive, e precisamente:

  • eventuali consigli di classe, per un impegno complessivo fino a 40 ore annue;
  • scrutini, esami e adempimenti connessi;
  • riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione e verifica fino a 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto;
  • eventuali attività di aggiornamento, da svolgere su base volontaria;
  • attività aggiuntive (anche queste da svolgere su base volontaria) previste nel PTOF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario.

A ciò si aggiunge che il comma 4 precisa altresì che Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Conclusioni

Dalla normativa richiamata appaiono chiari almeno 2 elementi:

  1. il rapporto di lavoro è regolato da un CCNL e il dirigente non può, con atti unilaterali, decidere l’orario dei docenti rispetto anche ad eventuali ore a “disposizione” in assenza di attività di insegnamento. Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è infatti più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo in tal senso).
  2. le attività funzionali all’insegnamento o altre attività devono essere deliberate dal collegio ad inizio anno e con la stessa modalità sono eventualmente modificate/integrate nel corso dell’anno.

Il fatto poi, come ci dice la collega che ci scrive, che i docenti non abbiano terminato il monte ore previsto (40 + 40) vuol dire solo che la programmazione adottata dalla scuola (leggi collegio) non ha eventualmente ritenuto che tutte le ore andassero impiegate, infatti il CCNL parla di fino a 40 ore….per tale motivo non è detto che si debbano obbligatoriamente svolgere tutte. È solo l’organo collegiale su proposta del DS che delibera in tal senso.

E non potrebbe essere diversamente se precisiamo altresì che i cosiddetti lavori di “riordino” non rientrano certo nelle 40 + 40. Per essere ancora più chiari i docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati:

  • Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Ricordiamo che una certa deroga esiste per il personale docente del II grado che deve rimanere a disposizione della scuola per assicurare la presenza in servizio solo nei giorni delle prove scritte.

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