Pensioni: prescrizione contributi. Una semplice dichiarazione evita problemi

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L’Inps, come riferito più volte, con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, ha fornito apposite indicazioni in merito alla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche.

Termini prescrizione

L’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335 ha previsto la riduzione del termine di prescrizione  dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche da 10 a 5 anni.

Inizialmente la data per la verifica/rivendicazione di eventuali contributi mancanti era stata fissata al 31 dicembre 2017, in quanto l’Inpdap è stato soppresso dal 1° gennaio 2012.

L’Inps, con la  circolare n. 169 del 15 novembre 2017, ha prorogato i succitati termini al 31 dicembre 2018. 

Verifica contributi e modalità segnalazione

Il lavoratore deve verificare la propria posizione contributiva sul sito dell’Inps, accedendo all’area riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice fiscale, PIN o SPID), Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto.

In caso di contributi mancanti, deve segnalare, con domanda on-line RVPA (richiesta variazione posizione assicurativa), eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale.

Estratto Conto Contributivo

L’Estratto conto , come leggiamo sul sito dell’Inps, riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i versamenti previdenziali suddivisi in:

  • periodo di riferimento;
  • tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare ecc.);
  • contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto;
  • retribuzione o reddito;
  • riferimenti del datore di lavoro;
  • eventuali note riportate alla fine dell’Estratto.

Contributi da controllare e relativa modalità

Ai fini della prescrizione quinquennale, bisogna distinguere tra servizi di ruolo o utili ex-se da quelli pre-ruolo.

Ecco le indicazioni in merito fornite dallo Snals:

Per la prescrizione quinquennale della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall’ex INPDAP, per il personale della scuola, si dovrà procedere alla distinzione dei periodi di ruolo o utili ex-se da quelli pre-ruolo:

  • Per periodi di ruolo e quelli utili ex-se riferiti a supplenze annuali, triennale in ogni tempo e supplenze brevi dopo il 1.01.1988 la contribuzione doveva essere versata prima in C.E.T. poi diventata INPDAP;
  • Per i periodi pre ruolo relativamente a supplenze brevi prestata fino al 31.12.1987 la contribuzione doveva essere versata in conto INPS;
  • Per le due tipologie di servizi dovevano essere utilizzate quindi due Casse Previdenziali diverse INPS e INPDAP tenuto conto del tipo di servizio e della data in cui lo stesso è stato prestato.

Le regole sopra riportate, prosegue lo Snals, non sono state rispettate, per cui è possibile trovare contributi per supplenze brevi dopo il 1.01.1988 ancora versati in conto INPS e servizi di ruolo, ex-se o supplenze dopo il 1.01.1988 mancanti negli estratti conto dei dipendenti pubblici.

Alla luce di quanto suddetto, nel caso il dipendente verifichi la mancanza di periodi di contribuzione, lo stesso Snals consiglia di inserire nella R.V.P.A. (richiesta variazione posizione assicurativa), una dichiarazione indicando la data di immissione in ruolo e di aver prestato ininterrotto servizio da tale data ad oggi.

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