Prende 99/100 alla maturità e ricorre al Tar. Sentenza

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La circostanza che il voto dell’esame di maturità si esplichi nell’esercizio di discrezionalità tecnica non significa che sia un atto sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Tale sindacato, peraltro, non può spingersi fino alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’Amministrazione scolastica, bensì deve limitarsi al rilievo e alla sanzione, ove sussistenti, di gravi errori di fatto, di palesi travisamenti della situazione concreta, di manifeste illogicità o irragionevolezze nella determinazione.

La vicenda. Una studentessa si era vista assegnare il voto di 99/100 all’esame di maturità, quindi ricorreva al competente TAR al fine di annullare l’atto che assegnava tale votazione, lamentando:

  • il cattivo esercizio, da parte della Commissione d’esame, della discrezionalità tecnica nella valutazione di una delle prove scritte dell’esame di Stato (compito di matematica), sostenuto all’esito del percorso di studi del liceo scientifico;
  • il non corretto computo del credito scolastico, in particolare di quello maturato nel corso del terzo anno della scuola secondaria di secondo grado.

L’area di insindacabilità giudiziale risulta scandita dai principi, emanati nei vari casi giudiziari, dalla giurisprudenza amministrativa. Il Collegio amministrativo (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, Sentenza 25 febbraio 2019, n. 1078) ha respinto il ricorso e, nell’occasione, ha precisato quali sono i limiti che arginano il sindacato giudiziale rispetto alle valutazioni espresse, in sede di esame di maturità, dalla Commissione. In particolare, il Collegio osserva che le doglianze manifestate dalla studentessa, risolvendosi nella contestazione di un giudizio formulato dall’autorità scolastica nello svolgimento di un’attività valutativa alla quale è connaturata la discrezionalità tecnica, va scrutinata alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa. Il Collegio, chiarita l’area di sindacabilità, da parte del giudice amministrativo, delle valutazioni espresse dalla Commissione dell’esame di maturità, ribadiscono la netta distinzione di ruoli e di funzioni tra i due organi.

Il giudice amministrativo non può sindacare la discrezionalità tecnica espressa dalla Commissione. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica è precluso al giudice amministrativo, quando siano poste in evidenza macroscopiche ragioni di illogicità, contraddittorietà, perplessità, incongruenza tra il giudizio espresso in forma numerica (ovvero anche descrittiva) e i parametri valutativi prefissati, o almeno quando risalti con evidenza il contrasto tra il contenuto dell’elaborato, i parametri valutativi e il giudizio finale. A ciò si aggiunga che il giudizio formulato dalla Commissione per l’esame di maturità, ai fini del voto numerico, va inserito in una lettura globale dell’intera prova di maturità (T.A.R. sez. IV – Napoli, 12/12/2012, n. 5095).

I limiti del sindacato giudiziale sul voto di maturità. La circostanza che il voto dell’esame di maturità sia atto di esercizio di discrezionalità tecnica non significa che lo stesso atto sia sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Tale sindacato, peraltro, non può spingersi sino alla sostituzione della valutazione giudiziale a quella dell’Amministrazione scolastica, ma deve limitarsi al rilievo e alla sanzione, qualora sussistenti, di gravi errori di fatto, di palesi travisamenti della situazione concreta, di manifeste illogicità o irragionevolezze nella determinazione (T.A.R. sez. I – Trieste, 22/04/2015, n. 187).

La delimitazione dell’area, ove può esplicarsi, nel giudizio finale, il sindacato giudiziale. In ordine all’attribuzione numerica del voto, il sindacato del giudice di legittimità deve tendere ad accertare, una volta rispettate le regole formali del procedimento, se i commissari di esame abbiano o meno ponderatamente valutato tutti i dati obiettivi offerti al loro giudizio secondo le indicazioni fornite dalla legge. Oltre tale limite, si apre un’area esclusivamente interessata da apprezzamenti di valore che, non essendo disciplinata da norme di diritto, non risulta sindacabile (Consiglio di Stato sez. VI – 12/08/2002, n. 4154)

La segnalazione, da parte della Commissione, di un linguaggio non appropriato negli elaborati scritti, non vizia la relativa valutazione. Nell’esame di Stato, la valutazione tecnica della Commissione esaminatrice può essere ritenuta affetta da vizi, per palese illogicità e/o errori, tali da evidenziare un chiaro eccesso di potere, che peraltro non ricorre nei casi ove la stessa, pur non ponendo in discussione la preparazione dello studente ed assegnandogli un elevato voto finale di maturità, nel contempo segnala la presenza nei suoi elaborati scritti di termini inappropriati, improprietà terminologiche, imperfezioni di linguaggio e sviste ortografiche e sintattiche e, in definitiva, la necessità di un linguaggio maggiormente appropriato, nella logica di una maggiore perfezione stilistica, che è compito precipuo del docente segnalare, in ogni occasione, all’alunno (T.A.R. sez. I – Pescara, 03/08/2015, n. 330).

Il valore delle prove nell’ambito della formulazione del giudizio finale. Nella formulazione del giudizio di maturità l’esito delle prove d’esame assume valore preminente rispetto a altri elementi estrinseci (quali il “curriculum” ed il giudizio di ammissione) dovendosi tali elementi considerare in via sussidiaria ed integrativa ed assumendo rilevanza unicamente in ipotesi di grave contrasto con le risultanze d’esame.

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