Precisazioni su domande personale docente inidoneo

Di Lalla
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Snals Palermo – A seguito di numerosi quesiti pervenuti si precisa che il D.M. 79 del 12/9/2011, oltre al passaggio ad altro ruolo ATA (art. 2) o intercompartimentale (art.5), prevede all’art. 4:

Snals Palermo – A seguito di numerosi quesiti pervenuti si precisa che il D.M. 79 del 12/9/2011, oltre al passaggio ad altro ruolo ATA (art. 2) o intercompartimentale (art.5), prevede all’art. 4:

a) il diritto a produrre domanda di cessazione dal servizio (comma 3), se in possesso dei requisiti previsti all’atto della domanda, con deroga sia rispetto ai termini ordinari di presentazione dell’istanza sia rispetto ai tempi di effettivo collocamento in quiescenza.

I requisiti sono quelli della “quota” – attualmente 96 – (con un mix di età anagrafica di almeno 60 anni e anzianità contributiva di almeno 35) , oppure 40 anni contributivi o limiti di età (65 per gli uomini e 61 per le donne). Ovviamente il collocamento a riposo avviene senza riferimento alle “finestre”, ma dal 1… giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda di pensionamento;

b) la possibilità di richiedere la dispensa dal servizio per motivi di salute secondo le modalità previste dalla normativa vigente (comma 4). Il personale che intendesse avvalersi di questa possibilità deve essere a conoscenza che l’Amministrazione potrebbe richiedere una nuova visita collegiale per verificare la sussistenza attuale dell’inidoneità permanente alla mansione docente.

Il personale che intendesse avvalersi della dispensa dal servizio per motivi di salute ed essere collocato in pensione, deve, altresì, essere a conoscenza che:

  • deve possedere un requisito minimo di anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • la pensione è calcolata solo con riferimento agli anni contributivi posseduti;
  • se la nuova visita collegiale, eventualmente richiesta, dovesse non mantenere la dizione “permanentemente inidoneo” ma la riducesse a “temporaneamente inidoneo”, l’interessato non potrebbe più fruire di utilizzo in altri compiti o effettuare la domanda di mobilità verso gli ATA o intercompartimentale.

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