Precariato, docente di religione risarcita con dieci mensilità. Sentenza

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comunicato –   Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice del lavoro, dr. Antonio Stanislao Fiduccia, in questi giorni ha condannato il Ministero dell’Istruzione a risarcire i danni nella misura di ben di 10 mensilità in favore di una docente di religione di scuola secondaria di II grado marsicana, assistita dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia della CISL SCUOLA, a causa dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, censurata dall’accordo quadro sui contratti a termine, allegato alla direttiva 1999/70 CE.

La sentenza acquista un particolare rilievo in quanto pubblicata a ridosso della recentissima conversione in legge del decreto concernente le misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico, con cui, fra l’altro, è previsto un concorso sanatoria per i docenti di religione (il secondo a distanza di ben 15 anni dalla legge istitutiva del ruolo per tale categoria di docenti), che riserva una quota non superiore al 50% dei posti ai docenti che abbiano svolto almeno tre annualità di servizio oltre allo scorrimento delle graduatorie per chi ha superato il concorso del 2004, ma non è ancora entrato in ruolo.

I legali, che avevano ottenuto dei precedenti per il personale della scuola, hanno sostenuto in giudizio che la particolarità del sistema di reclutamento dei docenti di religione, introdotto dalla legge 186/03 (istitutiva di due distinti ruoli regionali per la primaria e la secondaria), non giustifica che detto reclutamento avvenga in modo da lasciare scoperti un numero rilevante di posti per un tempo potenzialmente indefinito, posti cioè destinati a rimanere vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico in quanto privi di titolare, e, quindi, posti che costituiscono organico di diritto.

Infatti, la peculiarità del reclutamento dei docenti di religione non incide sulla regolamentazione del rapporto, lasciato allo Stato italiano, riservandosi la Chiesa esclusivamente un intervento di controllo non sul tipo di rapporto, bensì sulla persona dell’insegnante di religione cattolica, attraverso i meccanismi del rilascio dell’idoneità e della partecipazione alla fase della nomina, onde sia garantita la conformità del docente a determinati standard di natura sia culturale sia etica.

Tale elemento di specialità, invece, per il Ministero escluderebbe la configurazione dell’abusiva reiterazione dei contratti. Non così per il Giudice del lavoro, che, oltre a condannare il MIUR a corrispondere 10 mensilità alla docente, lo ha anche condannato al pagamento in favore della ricorrente delle differenze stipendiali maturate per gli scatti di anzianità derivanti dalla ricostruzione della carriera secondo gli anni di effettivo servizio prestati.

L’avvocato Salvatore Braghini esprime piena soddisfazione per tale risultato in quanto – afferma – “anche per i docenti di religione il termine illegittimamente apposto determina una perdita di chance dell’occupazione alternativa migliore, ossia il ruolo, e la sanzione del risarcimento, come applicata da altri Tribunali e Corti d’appello, nel mentre rende giustizia a chi non ha potuto concorrere per il ruolo a causa dell’omessa indizione triennale dei concorsi come prevista dalla legge, ha indotto il Ministero, con il recente decreto legge sulla scuola, a regolarizzare anche la condizione dei docenti di religione precari, e tra questi in particolare, quelli iscritti nella graduatoria del primo e unico concorso che finalmente potranno essere immessi in ruolo”.

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