Precari, contributi per ricostruzione carriera: la Corte costituzionale dice no

WhatsApp
Telegram

Pur essendoci l’equiparazione sostanziale tra lavoro pubblico e privato, stante la privatizzazione di quest’ultimo come avvenuto negli ultimi anni, in realtà, quando si tratta di prevedere delle misure a sostegno dei lavoratori precari, che nel privato possono comportare la conversione del contratto a tempo indeterminato, nel pubblico,ciò non si può.

Come a dire, dal privato prendiamo ciò che ci conviene.

Fatto

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 248 del 27/12/2018 ritiene infondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 10 comma 4 ter del d.lgs. n. 368/2001 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), e dell’art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) sollevate nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal tribunale ordinario di Foggia in funzione di giudice del lavoro.

Come riporta l’ARAN “La questione di legittimità è stata sollevata nella parte in cui le suddette norme non consentirebbero la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il personale sanitario, qualora i contratti a termine superino i trentasei mesi di servizio anche non continuativo con mansioni equivalenti presso la stessa azienda sanitaria, per asserita violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in quanto impedirebbero ogni forma di tutela sanzionatoria rispetto all’abusiva reiterazione dei contratti medesimi, in modo analogo a quanto previsto dalla disciplina del settore della scuola, fatta oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 187 del 2016. I giudici, dopo un lungo, attento e puntiglioso esame delle norme europee (in particolare della direttiva 1999/70/CE), delle sentenze emanate dalla Commissione sull’argomento, delle conseguenti sentenze dei giudici italiani e della normativa italiana, dichiarano ancora una volta non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.”

No alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato

La Corte tra spunti dalla recente sentenza della CGUE 7 marzo 2018, in causa C-494/16. Affermando che “La decisione, in sostanza, ha ritenuto la compatibilità euronitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072 − pronunciata nel giudizio nel corso del quale era intervenuta la sentenza della CGUE 7 settembre 2015, in causa C-53/04, Marrosu e Sardino − che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri