“Precari a casa dopo 36 mesi di servizio”: per mille il problema già dal 2015/16. Un chiarimento su “posti vacanti e disponibili”.

Di Lalla
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Una delle norme più preoccupanti contenuta nel DDL è quella del divieto di contratti di supplenza oltre i 36 mesi. Chiariamo questo punto, fermo restando che il DDL deve ancora superare il vaglio del Parlamento, pertanto questa potrebbe non essere la versione definitiva.

Una delle norme più preoccupanti contenuta nel DDL è quella del divieto di contratti di supplenza oltre i 36 mesi. Chiariamo questo punto, fermo restando che il DDL deve ancora superare il vaglio del Parlamento, pertanto questa potrebbe non essere la versione definitiva.

La norma del testo del DDL afferma

"I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi ".

Lo avevamo già specificato nell'articolo DDL riforma scuola: supplenze out oltre i 36 mesi. Ma regole non chiare ma lo vogliamo ribadire.

Il riferimento non è a 36 mesi indistinti di servizio (supplenze brevi, sostituzioni di un titolare), ma unicamente a supplenze, svolte nelle scuole statali, nelle quali si è avuto un contratto per la copertura di posti vacanti e disponibili. Nell'interpretazione che ne dà il Ministero, dunque, solo contratti al 31 agosto.

Dunque, la formula non va intesa genericamente come "se faccio 36 mesi di servizio non potrò più lavorare", ma la problematica riguarda soltanto chi si trova a svolgere supplenze su posti vacanti e disponibili. Nè è possibile rispondere alla domanda: ho svolto 36 mesi di servizio su infanzia, posso adesso lavorare alla primaria.

Il fatto che molti contratti al 30 giugno avrebbero potuto/dovuto essere conferiti al 31 agosto non interessa questa fase.

Non ha importanza inoltre se il servizio è stato svolto con abilitazione o meno, conta la tipologia del posto. 

Il chiarimento è dovuto data la normale preoccupazione che la formula "non si potrà lavorare dopo i 36 mesi" genera tra gli interessati. Nel nostro titolo abbiamo posto tra virgolette "precari a casa dopo 36 mesi di servizio" perchè questa è l'espressione con cui la norma è stata sintetizzata sui social, ma sostanzialmente non è questo l'intento del Governo. Piuttosto è una formula generica che risponde alle sollecitazioni della sentenza della Corte di Giustizia europea e fissa il termine massimo oltre il quale si parlerebbe di abuso di precariato.

Certo, avrebbero potuto fare di meglio e soprattutto la formula potrà funzionare solo se effettivamente ogni 3 anni verranno banditi i concorsi. Il Premier Renzi si è impegnato anche per i governi futuri.

Non dimentichiamo inoltre che il Governo, sempre nel DDL, ipotizza lo stanziamento di un fondo apposito per il risarcimento decretato dai tribunali per situazioni occorse negli anni scorsi. Non vorremmo che la storia si ripetesse. 

Ad oggi infatti, secondo i calcoli ministeriali riportati da Repubblica.it, (vi ricordate, quelli che in una ormai lontanissima bozza del piano avrebbero potuto far parte delle assunzioni 2015), sarebbero 1.793 gli insegnanti che si trovano in tale condizione: 875 risultano inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento (e dunque verosimilmente rientreranno nel piano straordinario di assunzioni 2015), 755 sono in seconda fascia delle graduatorie di istituto, 163 in terza. Non conosciamo invece i numeri per il personale ATA, e da lì potrebbero arrivare delle sorprese. 

Non conosciamo invece i numeri per il personale Ata, e da lì potrebbero arrivare delle sorprese. 

Anzi, indica nel dirigente scolastico il responsabile, colui che dovrà vigilare e sarà soggetto a rivalsa da parte dello Stato nel caso in cui dovesse essere causa dello sforamento di tetti finanziari.

Lo speciale di OrizzonteScuola.it sulla Buona Scuola

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