Potenziamento, destinato a tutti gli alunni. Docente non può essere impiegato per attività alternative alla religione cattolica

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Il Miur, con nota n. 16041 del 29 marzo u.s., ha fornito indicazioni in merito alla dotazione organica del personale docente per l’a.s. 2018/19.

Organici 2018/19, confermati 3530 posti in più diritto e 800 posti potenziamento infanzia. Supplenze, potenziamento, sostegno. Nota Miur

La nota dedica un apposito paragrafo al potenziamento dell’offerta formativa, fornendo istruzioni anche riguardo al divieto di nomina di supplenti brevi e saltuari in sostituzione dei  docenti impiegati su tali posti e al rapporto tra attività di potenziamento e attività  alternative alla religione cattolica.

Del divieto di nomina dei supplenti  brevi sui posti di potenziamento abbiamo già parlato in Posti potenziamento, divieto supplenze brevi e saltuarie. Casi in cui si può nominare il supplente

Vediamo adesso cosa dice la nota in merito al legame tra potenziamento e attività alternative alla religione cattolica.

Nella nota, come già avvenuto lo scorso anno, si sottolinea quanto segue:

Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

E’ vietato, dunque, far svolgere attività di potenziamento durante le ore di attività alternative alla religione cattolica e, conseguentemente, il docente impiegato su potenziamento non può svolgere tale attività.

Quanto suddetto trova la sua giustificazione nel fatto che il potenziamento dell’offerta formativa è rivolto a tutti gli alunni e non può essere pertanto destinato solo a quegli alunni che non si avvalgono dell’IRC.

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