Posticipo presa di servizio in caso di malattia. Il docente non può essere licenziato

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L'USR Toscana ha espresso parere su un caso di una docente, assunta in fase C, che non ha preso effettivo servizio nella sede assegnatale per motivi di salute.

L'USR Toscana ha espresso parere su un caso di una docente, assunta in fase C, che non ha preso effettivo servizio nella sede assegnatale per motivi di salute.

La presa di servizio doveva essere effettuata entro il 28 novembre.
La scuola  le ha comunque mandato copia del contratto da sottoscrivere, che la docente ha prontamente reinviato firmato. La scuola ha però indicato come data di servizio il 28 novembre, ma seconso l'USR, la data doveva essere posticipata al momento della firma: infatti  "i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione devono possedere forma scritta ad substantiam ed è, quindi, nel momento in cui l’atto scritto si perfeziona, che deve ritenersi sorto il rapporto contrattuale."

La malattia si è poi protratta per diversi mesi ed è stata inviata alla docente anche la visita medica fiscale, ma la stessa non è stata trovata in casa, nè il giorno dopo si è recata presso la sede del servizio di medicina legale del comune di residenza, per cui è stata anche fatta alla docente una contestazione di addebito.

La Ragioneria dello Stato disponeva che durante il periodo di malattia compete il trattamento economico di base, con esclusione di ogni indennità o emolumento comunque denominato aventi carattere  fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Restava però il problema se tale compenso dovesse partire dalla data di assunzione in servizio oppure dall'effettiva presa di servizio. Secondo l'USR la malattia prevede la possibilità di posticipare la presa di servizio, senza che si ponga neanche il problema della risoluzione del contratto come nei casi di assenza ingiustificata dal servizio.

Contro la docente, quindi, il dirigente scolastico può solo contestare l'addebito nel caso che l'assenza nel momento della visita fiscale non sia giustificata, restando salvo comunque ogni eventuale profilo di responsabilità che dovesse essere accertato, in relazione alla vicenda, in capo alla Dirigente scolastica.

link alla circolare

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