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Possibilità di ricongiungersi al coniuge che lavora all’estero. Quale aspettativa lo prevede

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Esiste una particolare aspettativa per poter stare vicino al coniuge che lavora all’estero? Quale normativa la regola? Qual è la durata?

Antonella scrive

Buongiorno, sono  Ass. Amministrativa di ruolo da un anno e da l’inizio dell’anno scolastico sono trasferita all’ Estero per motivi di lavoro di mio marito richiedendo alla mia segreteria aspettativa per coniuge all’Estero fino ad oggi. Come funziona in questo tipo di aspettativa ?per quanto tempo potrei seguire mio marito conservando il mio posto ?in caso usufruissi di tutto il periodo e dovrei seguire ancora mio marito, dopo quanto tempo posso richiedere aspettativa? Fino ad oggi ho richiesto pochi mesi per volta in assenza di informazioni certe circa la durata reale della permanenza di mio marito all’Estero in base  al contratto sottoscritto tra mio marito e l’azienda, nel caso richiedessi un periodo di aspettativa fino alla fine dell’anno scolastico , potrei rientrare in caso di cambi lavorativi di mio marito o di problematiche di salute che impediscono la mia permanenza all’Estero pur essendoci una supplente sulla mia postazione?

La normativa

La legge 11 febbraio 1980, n. 26 disciplina il collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all’estero.

Tutto il personale della scuola, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

Durata dell’aspettativa

L’aspettativa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata.

Può quindi durare per tutto il periodo di servizio all’estero del coniuge e non ha un limite legale di durata. Il collocamento in aspettativa spetta anche al dipendente il cui coniuge presti servizio all’estero per conto di soggetti non statali. La richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova ed è sottratta alla discrezionalità del dirigente.

Inoltre, dal momento che il periodo di aspettativa è subordinato al tempo in cui il coniuge presti servizio all’estero, tale periodo non deve necessariamente durare per l’intero anno scolastico ma può essere anche frazionato. Tra un periodo e un altro di aspettativa bisogna però riprodurre nuovamente domanda documentata.

L’aspettativa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa. Le esigenze di servizio che ne dovessero impedire il prosieguo, dovranno ovviamente essere motivate e comunicate per iscritto.
L’aspettativa si interrompe altresì se vengono meno i presupposti per cui è stata concessa.

Conclusioni

Non esiste quindi un limite di durata, ovvero la collega sarà in aspettativa all’estero fin quando il marito lavorerà lì.

Sostanzialmente l’aspettativa è legata alla decorrenza del contratto che impegna il marito all’Estero. Quando cessa il contratto viene meno l’aspettativa. Se poi ci sono dei cambi di contratto l’aspettativa viene interrotta in conseguenza dell’interruzione del contratto e può essere nuovamente richiesta qualora ci sia un rinnovo del contratto precedente o un nuovo contratto.

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