Pluriclasse: non più di 18 alunni

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Con la sentenza numero 355 del 15 settembre 2015, il Tar Molise stabilisce che le pluriclasse non possano avere più di 18 alunni.

Con la sentenza numero 355 del 15 settembre 2015, il Tar Molise stabilisce che le pluriclasse non possano avere più di 18 alunni.

I fatti

Una classe I e una classe II dell’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano sono state compresse un una pluriclasse. La pluriclasse  si è trovata a vedere il suo organico incrementato di 5 alunni per la loro mancata ammissione alla classe successiva.




In questo modo il numero degli alunni ha superato quello massimo previsto e per questo motivo i genitori  degli alunni, unitamente al Comune, hanno contestato la decisione di accorpare le due classi in un’unica classe di 21 alunni, due dei quali con gravi disabilità.

Il Tar ricorda che il contingente di alunni per la formazione di una pluriclasse è di 18 alunni che in questo caso, con i 5 alunni non ammessi alla classe successiva, è stato superato. L’USR avrebbe dovuto procedere allo sdoppiamento della classe secondo l’art. 5 comma 2 del DPR 81 del 2009 nel quale si evince che

Le classi ordinarie con alunni con disabilità non posso accogliere più di 20 alunni

Le pluriclasse non possono accogliere più di 18 alunni

Le classi ordinarie non possono essere costituite da meno di 10 alunni

Con 21 alunni l’USR avrebbe potuto costituire 2 classi entrambe in regola con il numero di alunni.

Dopo il ricorso dei genitori l’amministrazione ha offerto la possibilità di sdoppiamento classi solo delle materie fondanti il curricolo della scuola media, in cambio della rinuncia al contenzioso da parte dei ricorrenti i quali, tuttavia, non hanno accettato.

Nella sostanza la formazione delle pluriclasse deve essere riguardata come estrema ratio a cui ricorrere nei casi di mancato raggiungimento delle soglie minime per la formazione delle classi ordinare, potendosi desumere dal contesto normativo appena visto che le esigenze di contenimento della spesa che conducono alla formazione delle pluriclasse trovano spazio solo subordinatamente al verificarsi delle condizioni specificamente previste, limitandosi così la discrezionalità dell’Amministrazione scolastica.

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