#Ph.Dinclasse, i Dottori di Ricerca chiedono di accedere al concorso straordinario secondaria

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comunicato – Come Gruppo di interesse V.I.Ph.D – Valorizzazione Italiana del Ph.D (area scuola del Comitato per la Valorizzazione del Dottorato), in rappresentanza di oltre 12.000 dottori di ricerca italiani, stiamo seguendo molto da vicino i lavori delle Commissioni sui vari emendamenti presentati al Decreto “salva precari”, incluso quello dell’On. Nicola Fratoianni che riguarda l’ammissione dei dottori di ricerca al concorso straordinario.

Ci riserviamo di commentare l’operato delle Commissioni solo alla fine dell’iter parlamentare del Decreto e degli emendamenti che approderanno in aula e saranno votati. Alla luce comunque dei primi orientamenti che stanno emergendo dai lavori, notiamo che ancora sussistono due enormi carenze legislative che continuano a offrire il terreno e persino una legittimazione per la discriminazione e lo sfruttamento dei dottori di ricerca, la creazione di numerose categorie diverse di precari della scuola (ciascuna con titoli e punteggi valutati in modo diverso) e una situazione di caos totale – questo sì, incostituzionale.

Chiediamo che governo e MIUR rispondano a queste due “semplici” domande:

1)    Quale legge dello Stato italiano contiene la norma che identifica e definisce la figura del docente abilitante? In tutti i percorsi che lo Stato italiano ha indetto per abilitare i docenti alla docenza nelle scuole primarie e secondarie (P.A.S., T.F.A., SISS), le università (dietro pubblica selezione) hanno affidato i contratti di insegnamento sulla materia (e relative metodolgie didattiche) nella quale il futuro docente andrà poi ad abilitarsi proprio ai dottori di ricerca, perché, di fatto, essi possiedono il titolo che attesta la conoscenza (certificata dallo Stato) più alta di quella disciplina. Risulta perciò incomprensibile e inaccettabile che in un concorso ordinario (come quello previsto attualmente) per la scuola pubblica, i dottori di ricerca debbano svolgere lo stesso percorso selettivo di un neolaureato, che, magari, hanno pure contribuito a far laureare durante i frequentissimi corsi di docenza a contratto (pagata meno di un rimborso spese) che i PhD hanno, per svariati anni, tenuto negli atenei.

2)    Quale legge dello Stato italiano definisce cos’è e come si consegue la tanto contesa abilitazione all’insegnamento scolastico? Consiste nel superare un concorso selettivo in ingresso e fare 1 anno fra teoria e tirocinio pratico, con prova finale (TFA)? Consiste nell’accedere a un percorso selettivo in itinere e poi in uscita, della durata di 1 anno (PAS)? Consiste nel fare almeno 3 anni di precariato a scuola, dei quali solo 1 sulla materia per cui ci si vuole abilitare, senza alcuna formazione pregressa, e partecipare a un concorso straordinario con l’unica prova selettiva di un test a crocette, superandolo con almeno 7 su 10 (quindi abilitazione = 36 mesi di precariato + risposta a quiz al computer)? Consiste nel partecipare a un concorso ordinario, anche senza nessuna esperienza scolastica, nessun tipo di formazione specifica e nessun altro titolo oltre quello di accesso, e superare una preselettiva e poi due scritti e un orale con almeno 7 su 10 (quindi abilitazione = risposta a 3 o 4 prove tra scritto e orale)? Così lo Stato italiano ha intenzione di formare i suoi docenti?

Gli altri Paesi europei (Inghilterra, Spagna, Germania, per citarne alcuni) hanno un sistema abilitante stabile e definito, in cui ogni anno sono banditi corsi post lauream di durata semestrale o annuale nei quali si seguono lezioni di psicologia, didattica e pedagogia. Questi percorsi sono selettivi in itinere e quindi in uscita. Al termine, gli abilitati svolgono un anno di prova in una scuola per ottenere il ruolo: concluso anche questo anno, il loro operato è giudicato da una commissione e ricevono un’ulteriore valutazione (con relativo punteggio che contempla anche la bocciatura) tramite una lezione simulata. Questi Paesi si trovano così con insegnanti davvero formati, che hanno seguito un percorso preciso, sempre uguale per tutti, e un’esperienza didattica guidataInsegnanti abili e abilitati prima di entrare in classe, e non dopo avervi trascorso anni.  Professionisti che non sono giudicati idonei a insegnare in base alla “stagionatura” del proprio precariato (24, 36, 48 mesi…) o alla capacità (e fortuna) di rispondere in maniera “esatta” (come diceva Mike Bongiorno) a dei quiz (in un Paese normale, specie se vige il valore legale del titolo di studio, le nozioni sulle materie si immagina siano certificate dal possesso della Laurea).

In questo scenario, come se non bastasse, ogni triennio masse di persone continuano ad essere immesse, senza alcun discrimine, in quell’ammortizzatore sociale (tanto deprecato ma quanto comodo!) che è la terza fascia degli Istituti scolastici. E sono proprio questi docenti, non abilitati e inesperti, a reggere in effetti il sistema, mentre “maturano” esperienza “sul campo”, ovvero sperimentando sugli studenti, equiparati di fatto a mere cavie. Bisognerebbe smettere di operare in questo modo e sarebbe, viceversa, il caso di guardare all’estero non solo per salutare i cervelli in fuga e per importare format televisivi, ma anche per recepire sistemi formativi e di reclutamento evidentemente più efficaci del nostro.

In chiusura, ci preme rammentare a tutte le forze politiche, in vista della discussione parlamentare, che il Dottorato di Ricerca, massimo titolo di studio previsto dall’ordinamento formativo Italiano ed internazionale, ha durata triennale (o quadriennale a seconda dell’indirizzo di studi) e che questi anni di servizio presso il MIUR, nel corso dei quali peraltro i dottorandi di ricerca hanno facoltà di svolgere attività didattica secondo il D.M. 45/2013, sono anni solari pieninon anni scolastici per il cui computo a fini di punteggio pieno e valore concorsuale bastano 180 giorni, oltre ad essere 3 o 4 anni di formazione e di didattica su materia riconosciuti dall’appartenenza allo specifico Settore-Scientifico-Disciplinare (SSD) di riferimento, diversamente dall’unico anno su materia sui 3 richiesto come requisito minimo per accedere allo straordinario. Le tre annualità previste per il ciclo dottorale, inoltre, sono pienamente equiparabili a 36 mesi di lavoro prestato al Ministero, in quanto: la L. 315/98 (art. 1, c. 1, lett. a) ha disposto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dei dottorandi con borsa di studio per la frequenza dei corsi di Dottorato di ricerca; l’art. 15, comma 15, del D.Lgs. 22/2015, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2017, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ricevere il versamento di contributi ai fini pensionistici e poter richiedere, scaduta l’eventuale borsa di studio, l’indennità di disoccupazione, significa svolgere un lavoro in tutto e per tutto.

Inoltre, i dottori di ricerca per i quali si chiede l’ammissione al concorso straordinario, sono anche l’unica categoria (tra quelle che parteciperebbero a tale concorso) già in possesso dei 24 cfu, a differenza di tutti i precari, statali e paritari, con 36 mesi, che non li hanno mai conseguiti perché a suo tempo, in vista del concorso ordinario, il MIUR li dispensò dal farlo. Questo significa che ad essere in gioco sono persone non soltanto massimamente preparate sulle proprie discipline (e come tali certificate dallo Stato) ma anche già testate e promosse dallo Stato, tramite esami all’università, su quelle competenze specifiche legate all’insegnamento scolastico che i PhD sono accusati di non possedere in virtù del loro titolo e che i precari con 36 mesi di servizio avrebbero acquisito “sul campo”, sugli studenti-cavie di cui sopra, senza però essere mai stati valutati in merito.

Restiamo in attesa di una risposta, ormai più che dovuta.

#PhDinclasse

#PhDstraordinario

Il Direttivo “V.I.Ph.D”

Claudio Brancaleoni

Silvia Crupano

Sergio Martellucci

Serena Modena

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