Personale scolastico da inviare all’estero: chi è interessato? Quali requsiti?

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Con il Decreto Interministeriale n.634 del 2 ottobre 2018 il MIUR ha fornito precise indicazioni relativamente ai requisiti culturali e professionali necessari per il personale scolastico da inviare all’estero.

Personale scolastico interessato

Nell’art.1 comma 1 viene esplicitato che le indicazioni fornite nel D.I. sono indirizzate a tutto il personale scolastico , dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo:

Il presente decreto, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.64, di seguiti denominato “Decreto legislativo”, individua i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero, nei limiti del contingente previsto dall’articolo 18 del Decreto legislativo

Il succitato D.I. n.634/2018 viene emanato, quindi, in sintonia con quanto disposto nel D.Lgs. n.64/2017, dove, nell’art.14, avente come oggetto “Requisiti del personale da destinare all’estero”, si stabilisce quanto segue:

Per garantire l’identità culturale dei percorsi di istruzione dell’ordinamento scolastico italiano in una

dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti culturali e professionali fondamentali dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero

Contingente che è possibile destinare all’estero

La possibilità di inviare all’estero personale scolastico è condizionata dai limiti numerici indicati nell’art.18 comma 1 del succitato D.Lgs. n.64/2017, dove si stabilisce il contingente massimo che è consentito destinare all’estero:

Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono

essere collocati fuori ruolo e destinati alle attività previste dal presente articolo entro il limite complessivo

di 674 unità, comprensivo delle unità destinate al sostegno degli alunni con disabilità e delle unità destinate al potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni [….]”

Nello stesso articolo si sottolinea, inoltre, che i contingenti delle categorie di personale da destinare all’estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con

le stesse modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio

Quali requisiti?

I requisiti indispensabili sono indicati nel D.I. n.634/2018 in articoli distinti per tipologia di personale scolastico: dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo

DIRIGENTI SCOLASTICI

I dirigenti scolastici, come chiarisce l’art.18 comma 2 del D.Lgs. n.64/2017, possono essere assegnati a scuole statali all’estero, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attività scolastiche nell’area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura.

I requisiti necessari per i dirigenti scolastici da destinare all’estero sono indicati nell’art.2 del succitato D.I. n.634/2018 e vengono distinti in requisiti culturali e requisiti professionali

Requisiti culturali

a) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori indicati nel decreto n.10899 del 12 luglio 2012 e successive modificazioni , del Direttore generale per gli affari internazionali del MIUR

b) avere partecipato ad attività formative, organizzate da soggetti Accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all’intercultura, all’internazionalizzazione o al management

Requisiti professionali

a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza

b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a

c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver riottenuto la riabilitazione

DOCENTI

I docenti, come chiarisce l’art.18 comma 3 del D.Lgs. n.64/2017, possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all’estero per svolgere attività didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell’offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa, all’innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole statali all’estero sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all’ambasciata o all’ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell’ufficio consolare.

I requisiti necessari per i docenti da destinare all’estero sono indicati nell’art.3 del succitato D.I. n.634/2018 e vengono distinti in requisiti culturali e requisiti professionali

Requisiti culturali

a) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori indicati nel decreto n.10899 del 12 luglio 2012 e successive modificazioni , del Direttore generale per gli affari internazionali del MIUR

b) avere partecipato ad attività formative, organizzate da soggetti Accreditati dal MIUR, su tematiche afferenti all’intercultura, all’internazionalizzazione

I docenti assegnati ad attività di sostegno, oltre ai requisiti indicati nelle lettere a) e b) devono possedere la relativa specializzazione

Requisiti professionali

a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza

b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a

c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver riottenuto la riabilitazione

Docenti da destinare all’estero come insegnanti di sostegno

I docenti che devono essere assegnati ad attività di sostegno all’estero, oltre ai requisiti indicati, devono possedere la relativa specializzazione

Docenti da destinare all’estero come lettori

Per questi docenti, oltre ad essere richiesti i requisiti culturali e professionali stabiliti nell’art.3 commi 1 e 2 del D.I. n.634/2018, è indispensabile essere di ruolo in materie letterarie o in lingua straniera nella scuola Secondaria di I o di II grado.

Si tratta di docenti, da individuare nell’ambito del contingente previsto nell’art.18 comma 1 precedentemente citato, che, in base a quanto disposto nell’art.12 commi 1 e 2 dello stesso D.Lgs. n.64/2017, possono essere inviati come lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell’ambito della lingua e della cultura italiana.

I docenti di lingua straniera, aspiranti ad essere inviati all’estero come lettori, devono aver superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del MIUR , allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31/03/1999 e 01/04/1999, oppure devono aver conseguito 12 crediti nel settore disciplinare “L FIL LET 10 Letteratura Italiana” e 12 crediti nel settore disciplinare “L FIL LET 12 Linguistica Italiana

Docenti da destinare a iniziative per la lingua e la cultura italiana all’estero

Si tratta di iniziative previste nell’art.10 del D.Lgs. n.64/2017, dove si stabilisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha il compito di promuove e di attuare, anche con modalità a distanza, le seguenti iniziative per l’apprendimento della lingua e cultura italiana:

a) interventi per favorire il bilinguismo;

b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali, anche avvalendosi dell’attività degli enti

gestori di cui all’articolo 11, per la diffusione della lingua e della cultura italiana;

c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, a studenti di ogni

ordine e grado con la collaborazione di università italiane.

Per i docenti interessati , oltre ad essere richiesti i requisiti culturali e professionali stabiliti nell’art.3 commi 1 e 2 del D.I. n.634/2018, è indispensabile essere insegnanti di scuola Primaria oppure docenti di Italiano, Storia e Geografia o di Lingua straniera nella scuola Secondaria di I grado

I docenti di lingua straniera devono aver superato, inoltre, almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del MIUR , allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con DD.DD.GG. 31/03/1999 e 01/04/1999, oppure devono aver conseguito 12 crediti nel settore disciplinare “L FIL LET 10 Letteratura Italiana” e 12 crediti nel settore disciplinare “L FIL LET 12 Linguistica Italiana

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il personale amministrativo, come chiarisce l’art.18 comma 4 del D.Lgs. n.64/2017, può essere destinato a scuole statali all’estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l’organizzazione delle attività scolastiche all’estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. L’attività del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari è organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell’ufficio consolare.

I requisiti necessari per il personale amministrativo da destinare all’estero sono indicati nell’art.4 del succitato D.I. n.634/2018 e vengono distinti in requisiti culturali e requisiti professionali

Requisiti culturali

a) avere una conoscenza di almeno una lingua straniera di livello non inferiore a B2 del Quadro Comune europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dal bando di selezione, rilasciata da uno degli Enti Certificatori indicati nel decreto n.10899 del 12 luglio 2012 e successive modificazioni , del Direttore generale per gli affari internazionali del MIUR

Requisiti professionali

a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza

b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a

c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver riottenuto la riabilitazione

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