Personale pagato con fondi di istituto, tribunale: dirigente non fornisce elenco analitico retribuiti. Interviene tribunale

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Il decreto emesso dal Tribunale del Lavoro di Cagliari ( n°862/2020 dell’8 aprile del corrente anno) affronta una duplice questione che nel comparto scuola continua a determinare contenziosi e relazioni sindacali tutt’altro che pacifiche. Si tratta di un provvedimento significativo che nasce in relazione ad un ricorso proposto dall’associazione COBAS Scuola Sardegna – Provincia Cagliari, dalla GILDA – UNAMS (Provincia di Cagliari), dalla UIL Scuola Rua Cagliari, Provincia Sud Sardegna, dalla CISL scuola di Cagliari, dalla FLC CGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza di Cagliari, realtà sindacali come difese dai rispettivi avvocati.

Il fatto

Con ricorso le organizzazioni sindacali ricorrenti convenivano in giudizio, ai sensi dell’art. 28, legge 300/70 una scuola lamentando, nella loro qualità di associazioni sindacali rappresentate nella RSU della scuola indicata e di associazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL di settore, che il Dirigente Scolastico dell’istituto resistente, nel corso dell’anno scolastico 2018/19, avesse posto in essere due distinte condotte antisindacali. Nello specifico di essersi rifiutata di rendere l’informativa richiesta dalle RSU con riferimento all’elenco analitico dei compensi nominativi assegnati ad ogni singolo lavoratore nell’anno scolastico precedente e, in secondo luogo, aveva disposto, autoritativamente, in assenza di accordo con le RSU in sede di contrattazione integrativa, il pagamento di tutti i propri collaboratori, nominati in numero di sei, utilizzando il FIS, benché la normativa di settore consenta, in assenza di accordo sindacale, l’utilizzo del FIS esclusivamente per la remunerazione di due collaboratori.

Sul diritto all’informativa

Il giudice del lavoro osserva che “il diritto di informazione, il cui corretto e completo adempimento, a norma dell’art. 5 CCNL 2016/2018, costituisce il “presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali”, si configura come uno dei presupposti necessari perché alle organizzazioni sindacali sia consentito di “poter svolgere pienamente il proprio mandato sindacale”, deve affermarsi che, anche nella materia in esame, a fronte dell’interesse partecipativo e non meramente conoscitivo vantato dalle organizzazioni sindacali nel procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto, non operi il limite dell’anonimato dei dati e sussista, invece, un interesse tutelato dei soggetti sindacali “a conoscere ogni particolare della procedura stessa” e, quindi, i “nominativi dei singoli”, ”la natura degli incarichi e progetti svolti”, “la individuazione puntuale ed analitica delle somme riconosciute a ciascuno di loro”.

Non si condivide il parare del Garante della Privacy

“Non risulta, invece, condivisibile il parere di segno contrario, invocato dalla parte convenuta a sostegno della propria posizione, reso il 7 ottobre 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali, dal momento che in esso si trascura di considerare la particolare posizione “interna,” rivestita, come detto, dalle organizzazioni sindacali nel procedimento di formazione, ripartizione e distribuzione delle risorse del Fondo di Istituto, e la conseguente funzione partecipativa, e non, invece, di garanzia di trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione nei confronti dei soggetti esterni al procedimento, che il diritto di informazione sindacale riveste nelle fattispecie analoghe a quella in esame. Né, d’altra parte, può dubitarsi del fatto che le modalità di informazione pretese dalle organizzazioni sindacali ricorrenti – certamente pertinenti alle prerogative che la contrattazione collettiva riconosce alle medesime in ordine alla verifica, sia dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il Fondo d’istituto, sia dell’avvenuto rispetto dei criteri stabiliti per l’utilizzo delle risorse del fondo e per l’attribuzione dei compensi accessori (art. 6, lett. n e o, CCNL 2006/2009) – risultino altresì proporzionate rispetto alla indicata finalità partecipativa cui il diritto di informazione è funzionale, dal momento che la reale possibilità di verificare pienamente e compiutamente il rispetto dei criteri sopra indicati non può prescindere dalla completezza dell’informazione ottenuta e dalla possibilità di conoscere i concreti destinatari delle risorse impiegate.

Sì al diritto dei dati analitici dei lavoratori pagati con il FIS

“Alla stregua delle considerazioni svolte, ritenuta, quindi, la natura antisindacale della prima delle condotte denunciate dalle parti ricorrenti, deve ordinarsi alla parte convenuta di fornire alle parti ricorrenti l’elenco analitico dei compensi gravanti sul FIS assegnati in relazione all’anno scolastico 2017/2018, comprensivo dei nominativi dei lavoratori interessati, dell’indicazione degli importi ricevuti da ciascuno dei medesimi e del titolo della relativa attribuzione patrimoniale”.

Con il FIS si possono pagare solo due collaboratori del dirigente

Quanto alla seconda condotta denunciata deve, innanzitutto, rilevarsi come la norma contenuta nell’art. 1, comma 83, legge 107/15, la quale prevede che “Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica”, e quella contenuta nell’art. 88, comma 2, CCNL 2006/09, la quale prevede che “Con il fondo” (di istituto) “sono, altresì, retribuite : …. f) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali”, operino su due piani differenti, stabilendo la prima il limite, sino al 10% dell’organico, delle prerogative del Dirigente Scolastico nella nomina dei propri collaboratori e la seconda il limite, ben più stringente, entro il quale i predetti incarichi debbano necessariamente gravare sul Fondo di istituto.

Deve, quindi, escludersi che tra le norme indicate esista un contrasto, sussistendo piuttosto tra le medesime una mera relazione di interferenza, cosicché deve anche escludersi, a prescindere da qualunque altra considerazione, che, la sopravvenuta vigenza della legge 107/15 abbia comportato, a norma dell’art. 1, comma 196, della legge medesima, l’inefficacia della norma contrattuale richiamata.

D’altra parte, l’indicata norma contrattuale non può ritenersi neanche incisa dal contenuto della seconda parte del già citato art.1, comma 83, legge 107/15, secondo il quale “Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, posto che la norma non effettua alcun riferimento, né implicito, né indiretto, al Fondo d’Istituto, né alla stessa può essere riconosciuta, più in generale, la funzione di individuare o imporre altre forme di “finanziamento” degli incarichi eventualmente attribuiti dal Dirigente Scolastico, svolgendo la stessa piuttosto la funzione di porre un limite alle prerogative stesse, nel senso che gli incarichi potranno essere conferiti nei soli limiti in cui i medesimi, nel rispetto delle norme vigenti, compresa, quindi, quella contrattuale relativa alle attività che debbano necessariamente gravare sul Fondo di istituto, non comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Escluso, quindi, che la norma contrattuale contenuta nell’art. 88, comma 2, lettera f, CCNL 2006/2009 sia stata efficacemente abrogata, limitata o incisa da altre fonti normative, deve, altresì, escludersi che la stessa, non “derogata” in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 22, lett. c), CCNL 2016/2018, potesse essere unilateralmente disattesa dalla Dirigente Scolastica, come invece pacificamente avvenuto nella presente fattispecie. Sulla base delle considerazioni svolte, ritenuta, quindi, la natura antisindacale anche della seconda condotta denunciata, la clausola del Contratto d’Istituto 2018/2019 con la quale l’Istituto convenuto, in persona del proprio Dirigente Scolastico, ha posto a carico del Fondo FIS i compensi dei collaboratori eccedenti il numero di due unità previsto dalla contrattazione collettiva di settore deve essere annullata e deve essere ordinato all’Istituto medesimo, in persona del proprio Dirigente Scolastico, di astenersi per il futuro da comportamenti analoghi a quelli indicati”.

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