Personale neo-assunto in ruolo che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell’art. 36. Vale anche per i posti di sostegno?
Anche il docente neo – nominato può accettare un incarico fino al 30/6 o al 31/8. Ciò vale per qualsiasi tipologia di supplenza?
Una docente scrive
Salve, Spero in un vostro riscontro. Sono stata immessa in ruolo su posto comune scuola primaria, oggi ho preso parte alle convocazioni per incarichi annuali su posto sostegno primaria perché credevo di poter accettare supplenza al 30/06 su posto sostegno sempre scuola Primaria. I responsabili non mi hanno fatto fare questa scelta. La domanda é :neo immessa su posto comune può accettare supplenza su posto sostegno scuola primaria?
Art. 36 CCNL/2007
Prevede che il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
Neo immessi in ruolo
Anche il neo immesso ruolo può accettare rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a un anno, in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, se utilmente collocato nelle graduatorie di supplenza.
Chiaramente in questi casi sarà rinviato il periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso di titolarità.
Conclusione
L’art. 36 citato è possibile applicarlo solo nel caso in cui la supplenza avvenga per altra classe di concorso o anche per i relativi posti di sostegno, rispetto a quella in cui il docente risulta titolare.
Ricordiamo infatti che il sostegno, per quanto riguarda le GAE e le GI, non è una classe di concorso a sé ma è un elenco che “dipende” dalla classe di concorso o dall’ordine di scuola per cui si è inseriti.
Nel caso della collega, quindi, l’ATP di riferimento ha operato bene perché l’immissione in ruolo è avvenuta nella scuola primaria e la supplenza sul sostegno sarebbe stata sempre nello stesso ordine scuola, cioè primaria, anche se diversa tipologia di posto, pertanto l’art. 36 non è in questo caso applicabile.
Sarebbe stato invece applicabile se la supplenza su posto di sostegno fosse avvenuta da un altro ordine o grado di scuola (es. infanzia o I e II grado).
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