Personale fuori ruolo nelle scuole italiane all’estero: chi perde la titolarità

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Occorre fare chiarezza sui recenti casi di differente interpretazione da parte degli USR, a causa delle note non aggiornate presenti sul SIDI sulla perdita oppure il mantenimento della titolarità delle diverse tipologie di personale collocato fuori ruolo.

a) I docenti collocati fuori ruolo ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, ( vedi nota MIUR 19450 del 28.6.2017) nel caso il collocamento abbia durata non superiore ad un quinquennio, sono assegnati, all’atto della cessazione dalla posizione di comando, alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento a condizione che i collocamenti non abbiano durata superiore ad un quinquennio e in caso di superamento determinano la perdita della sede di titolarità.

b) Al personale scolastico collocato fuori ruolo e messo a disposizione del Ministero Degli Esteri ai sensi del dlvo 64 del 13 aprile 2017 per le scuole italiane all’estero si applicano le norme contenute nel suddetto decreto 64 e in particolare:

art. 26 comma 3 rientro in Italia

3. al rientro in Italia, il personale docente e’ riassegnato all’ambito territoriale che ricomprende l’istituzione scolastica di ultima titolarità.

4. al rientro in Italia il personale amministrativo e’ riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilità della categoria.

5. al rientro in Italia il personale dirigente scolastico e’ riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.

Inoltre L’ art. 38 punto g) del suddetto decreto prevede la contestuale abrogazione dell’art. 647 del dlvo 297 del 16 aprile 1994  che in precedenza garantiva per il suddetto personale scolastico il mantenimento della sede di titolarità per almeno un triennio dalla data di destinazione all’estero.

art. 38 Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni:

punto g) disposizioni di coordinamento ed abrogazioni

g) gli articoli da 625 a 675 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 647 – Assegnazione alle sedi metropolitane

1. All’atto della restituzione ai ruoli di provenienza i docenti universitari riacquistano la cattedra nella Università alla quale appartengono. Gli ispettori tecnici, i capi di istituto e i docenti riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento della loro destinazione all’estero, se il loro servizio all’estero non sia durato oltre un triennio e non sia cessato per motivi di demerito.

2. I capi di istituto e i docenti, nel caso che il loro servizio sia durato oltre tre anni, hanno la facoltà di richiedere di essere destinati con diritto di priorità, qualora vi sia vacanza, alla stessa scuola o, in subordine, nella sede scolastica nella quale erano titolari all’atto della loro destinazione all’estero, ovvero ad una sede, a scelta dell’amministrazione scolastica, fra tre da essi indicate, nelle quali vi sia vacanza. Tale facoltà per i capi di istituto o per i docenti di scuole secondarie è limitata alle sedi in cui vi sono gli stessi tipi di scuola o di istituto di quelle di provenienza.

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