Personale educativo a Bussetti: immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti

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Inviato da Massimo la Marca*- Signor Ministro, Le scrivo per denunciare l’incresciosa situazione in cui versa una particolare categoria di docenti: il personale educativo (cl. di conc. L030, ord. di scuola PPPP).

Abbiamo avuto la “sfortuna” di chiamarci educatori e quella di essere relativamente in pochi, ciò ha autorizzato i passati governi ad escluderci da tutti i provvedimenti che hanno interessato in questi anni gli insegnanti e più in generale, dalla categoria docente. Abbandonati, dimenticati, esclusi dal piano d’immissione straordinario della c.d. “buonascuola”, condannati ad un precariato infinito. Eppure in Italia, attualmente, sono appena 349 i posti vacanti di personale educativo. Stendo a credere che la copertura di 349 posti vacanti possa generare voragini nel bilancio dello Stato. Comunque si parla di 349 famiglie che aspettano giustizia da molti anni.

Siamo infatti docenti in GaE a cui però non è stato permesso di usufruire delle misure di contrasto al precariato di cui si sono avvalsi gli altri docenti. L’esiguo numero di posti disponibili ha fatto pensare che fossimo sacrificabili e che quindi “potevamo attendere”. Ma noi abbiamo superato un concorso pubblico nel lontano 2000 e al pari degli altri docenti siamo stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Purtroppo per noi, sembra che in queste graduatorie dovremo rimanere intrappolati a vita.

Il nuovo governo è vero che si è insediato da poco, ed ha ereditato moltissimi problemi dalla passata gestione ma è altrettanto vero che noi non possiamo essere considerati sempre subalterni perché proprio questo atteggiamento ha relegato in secondo piano le problematiche del personale educativo e conseguentemente delle istituzioni educative, eccellenze nel panorama scolastico e baluardi contro la dispersione e l’abbandono.

La precarietà lavorativa si traduce spesso in precarietà esistenziale, in perdita di opportunità che a sua volta genera sfiducia nel lavoratore, demotivandolo e innescando un circolo vizioso che implica una perdita di qualità del sistema nel suo insieme. Per non parlare dei costi sociali che la precarietà genera!

Questo governo se è veramente del cambiamento ha un’opportunità ora! Immettete su tutti i posti vacanti il personale educativo, date un segno concreto di discontinuità col passato! Un’intera categoria che ha subito un’infinità di torti sarebbe la prova della possibile rivoluzione in questo Paese. Per meglio far comprendere le traversie che abbiamo sopportato cerco di riassumere brevemente la nostra storia con l’auspicio che riesca trasmettere la drammaticità della nostra situazione:

I docenti precari educatori dei convitti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento dal 2002, cioè da quando hanno conseguito l’abilitazione con concorso bandito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e appartenenti alla classe di concorso PPPP, tranne che per le fasi di immissioni in ruolo ordinarie, nel 2015 non sono stati coinvolti nel piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015 ed, inoltre, non hanno potuto partecipare alle procedure concorsuali;

gli educatori, tuttavia, sono a tutti gli effetti insegnanti e appaiono di difficile comprensione la ragione per cui essi sono stati ignorati in occasione sia del piano assunzionale, sia del concorso a cattedra;

la legge n. 107 del 2015 stabilisce, infatti, che l’appartenenza alle graduatorie ad esaurimento sia il requisito fondamentale per accedere al piano assunzionale nazionale, per le fasi B e C e il personale educativo ne fa parte al pari dei docenti: gli educatori precari hanno superato un concorso di abilitazione, come i docenti di disciplina; il loro inquadramento è equiparato, in tutto e per tutto, ai docenti della scuola primaria, sia secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 (articolo 121), sia sulla base di una serie di espressioni della Corte dei conti e del Tar del Lazio.

Non è un caso che esista la classe di concorso di appartenenza del personale educativo: la L030 «Pedagogia e didattiche speciali dell’insegnamento, ordine scuola PPPP», collocata dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399 nell’area funzione docente e finalizzata alla formazione ed educazione degli alunni convittori e semiconvittori; in particolare, il Tar del Lazio terza sezione bis N. 07769/2016 REG.PROV.COLL. N. 13985/2015 REG.RIC., con sentenza emanata il 6 luglio 2016, ha accolto il ricorso del personale educativo stabilendo, tra l’altro, che il bonus di 500 euro destinato all’autoformazione e all’aggiornamento spettasse anche a tali figure professionali in virtù dell’equiparazione del titolo abilitativo di personale educativo nelle istituzioni educative al titolo abilitativo all’insegnamento nella scuola primaria, tuttavia, gli educatori continuano ed essere relegati nelle istituzioni convittuali, sempre più ridotte di numero e con mobilità pressoché inesistente.

Il personale educativo continua poi ad essere trattato come se non fosse parte integrante del nostro sistema scolastico ed educativo. Né può accedere al concorso a cattedra, poiché la classe di concorso L030 (III), equiparata in tutto e per tutto ai docenti della scuola primaria, non viene evidentemente considerata un’abilitazione a tutti gli effetti come quella invece conseguita dai docenti nella classe di concorso EEEE; appare incomprensibile la mancata possibilità di migrazione professionale verso la scuola primaria, per il personale educativo, nonostante l’equiparazione, mentre è permesso il contrario.

Il personale educativo, infatti, è equiparato giuridicamente (ex articolo 121 decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974) ed economicamente (ex articolo 129 e 133 del Ccnl attualmente in vigore) ai docenti della scuola primaria; tuttavia, i docenti educatori precari delle graduatorie ad esaurimento non possono presentare domanda di aggiornamento/mobilità tramite il sistema POLIS, ma affidarsi al più obsoleto sistema di trasmissione cartacea, a discapito della trasparenza, chiarezza e velocità; inoltre, non possono esprimere le preferenze per più di tre sedi, mentre gli altri docenti possono scegliere tra 20 province diverse la propria destinazione.  Né possono chiedere la mobilità interprovinciale sulla base della legge n. 107 del 2015 che deroga il vincolo triennale escludendo, tuttavia, gli educatori; l’educatore non può poi prestare attività educativa all’interno delle scuole, poiché non è prevista la figura dell’educatore per le attività di progettazione, coordinamento, gestione e realizzazione degli interventi educativi; eppure l’equiparazione, come già detto, è stata ulteriormente confermata da recenti provvedimenti giurisdizionali del tribunale amministrativo regionale del Lazio del luglio 2014 e del Consiglio di Stato nonché, da ultimo, dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l’accesso ai candidati in possesso di abilitazione dei personale educativo alle prove preselettive al tirocinio formativo attivo sul sostegno della Scuola Primaria; tra l’altro, con l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e la sentenza passata in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (2014) l’abilitazione a personale educativo conseguita a seguito del concorso ordinario è «considerata equipollente all’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria»; la totale esclusione del personale educativo dalla legge n. 107 del 2015, ha sicuramente delle ripercussioni negative su tale categoria di «docenti», non considerati tali e sebbene uguali non usufruiranno della soppressione della cosiddetta riforma Gelmini che prevede organici bloccati dal 2009 (decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009); delle immissioni in ruolo straordinarie su tutto il territorio nazionale, nelle fasi B e C; della bonus card pari ad euro 500 per la formazione prevista da CCNL, (articolo 129 – azioni funzionali all’attività educativa – comma 4, che stabilisce: «Rientra altresì nell’attività funzionale all’attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa»); inoltre, la deliberazione n. 58 del 12 novembre 1992 della Corte dei conti sancisce, segnatamente agli educatori del personale educativo, che l’attività da essi svolta è qualificata come «insegnamento» e ragguagliabile a quella degli insegnanti di scuola primaria; L’ articolo 398, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 stabilisce l’applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari, con espresso ragguaglio al ruolo dei «professori di scuola primaria»; l’articolo 3 del DDG del 13 luglio 2011 sancisce la partecipazione a pieno titolo per il personale educativo al concorso a dirigente scolastico; risulta doveroso precisare, che l’ordinanza del Consiglio di Stato e la Sentenza del TAR Lazio entrambe del 2014 ed entrambe passate in giudicato e la successiva ordinanza cautelare n. 4823/2016 depositate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, hanno stabilito la possibilità per il personale educativo abilitato di partecipare ai bandi per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e al concorso docenti scuola primaria, contrariamente a quanto disposto dal decreto ministeriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base della mera equipollenza tra abilitati sui posti di personale educativo e abilitati all’insegnamento nella scuola Il Consiglio di Stato, con decreto cautelare d’urgenza n. 4759/2017 del 06/11/2017, ha aperto finalmente, al personale educativo, le porte della Scuola Primaria disponendo il passaggio in ruolo con riserva, agli educatori in possesso della sola abilitazione conseguita previo concorso ordinario nel lontano anno 2000, dal momento che Il CCNI mobilità del 2017 aveva escluso tale facoltà. Lo stesso, oltre a porsi sulle medesime frequenze degli altri provvedimenti avutisi nel corso degli ultimi anni (ricordiamo le sentenze 7721/14 e 7787/2016 che hanno disposto, rispettivamente, ammissione al TFA sostegno e Bonus docenti anche per gli istitutori) si è spinto anche oltre, dal momento che “ammette con riserva gli istanti a partecipare alle procedure di mobilità per il passaggio in ruolo nella scuola primaria” . Per tale motivo diversi ATP sono già al lavoro per notificare quanto prima ai vari ricorrenti il punteggio spettante e stabilire la sede in cui prenderanno servizio, anche al fine di consentire loro l’espletamento dell’ anno di prova e formazione ,secondo quanto dispone la legge 107/15 e gli artt. 437-440 del T.U. 297/94.

Non solo il personale Educativo , attraverso l’ordinanza sul ricorso con numero di registro generale 4823 del 2016, portato avanti dal Sindacato Anief, ha ottenuto l’ammissione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola primaria bandito dal Miur nel 2016, mediante partecipazione alle prove suppletive e ultimamente con sentenza breve (numero di provvedimento 10376/2017) discussa il 10 ottobre 2017 e pubblicata qualche giorno dopo, il giudice della Sezione Terza Bis del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dato ragione al legale Fortunato Niro, ottenendo la richiesta di inserimento dei docenti educatori abilitati nelle graduatorie d’istituto di seconda fascia, e di fatto, annullando il Decreto Ministeriale 374, dell’1 giugno 2017, nella parte in cui non contemplava la possibilità per il personale educativo abilitato di chiedere l’inserimento in seconda fascia d’istituto per la classe di concorso Primaria (EEEE).

E’ opportuno ricordare, inoltre che il Personale Educativo è equiparato ai docenti della Scuola Primaria con Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 (articolo 121) e dalla Corte dei Conti (decreto n. 58 del 12/11/1992). Non è un caso, infatti, che esista la classe di concorso di appartenenza del personale educativo: la L030 «Pedagogia e didattiche speciali dell’insegnamento, ordine scuola PPPP», collocata dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399. Esclusi sia dalla fase B e C del piano straordinario delle assunzioni previste dalla legge 107/2015, i precari Educatori PPPP che si trovano nelle Graduatorie Permanenti o ad esaurimento vi stazionano dal 2002, cioè da quando hanno superato il concorso di abilitazione bandito dalla stesso MIUR, che non ha mai previsto assunzioni, se non con il contagocce per tale categorie di docenti.

E’ auspicabile dunque che il MIUR, in attesa del nuovo decreto sui diplomati magistrali (che è stato da poco depositato a Palazzo Chigi), inserisca in esso anche tale categoria Docenti già abilitati, o per lo meno trovi delle soluzioni politiche per la nostra stabilizzazione (assunzione straordinaria PPPP o su potenziamento), al fine di non incorrere nuovamente in altri ricorsi, se davvero vuoLe come afferma essere imparziale su tutti e non creare nuovi contenziosi.

Il personale educativo dei convitti e degli educandati, classe di concorso L030 (III) Pedagogia E Didattiche Speciali dell’Insegnamento, ordine di scuola PPPP, e parificato per trattamento giuridico ed economico ai docenti della scuola primaria ex art. 121 del DPR 417/74, importante figura di referenza educativa e di supporto e sostegno nello studio, unica nell’intero panorama scolastico italiano, avente diritto a pari trattamento con il personale docente, anche a seguito della recente sentenza sul precariato della corte di giustizia europea e onde reclamarne l’opportuna attuazione anche per gli educatori, rivendica:

• immediate immissioni in ruolo, fin dalle prossime procedure su tutti i posti vacanti (attualmente 312 in tutta Italia) e disponibili per tutti gli educatori precari delle GAE e delle GI, e mantenimento ed esaurimento delle GAE per i “residui” con piano assunzionale pluriennale anche oltre i posti vacanti
• il recupero degli organici del personale educativo con ripristino dei parametri precedenti il DPR 81/2009
• l’estendibilità del ruolo educativo e delle relative GAE e GI alla generalità della scuola italiana e l’allargamento di tale figura all’intero comparto educativo e scolastico, per avere almeno un educatore in ogni scuola italiana
• NO ad appalti di attività educative, allineamento del costo del lavoro delle coop a quello pubblico, un piano graduale di internalizzazione dei servizi educativi appaltati
• Inserimento nelle GaE della scuola primaria (EEEE), mobilità su primaria con il solo titolo di abilitazione del personale educativo (inserimento nelle seconda fascia delle GI della scuola primaria – TAR 2017)

e propone inoltre l’utilizzo di tale figura nell’ambito dell’ Organico dell’autonomia (o di rete), come già sperimentato in varie Istituzioni Educative come ad es. in quelle del torinese, attraverso
• l’utilizzo in attività anche di rete (ad es.: semiconvitto, studio guidato o assistito, aggregazione, socializzazione e attività ludico ricreative) con altre scuole, da anni già sperimentate con successo nell’ambito del rinforzo didattico e del potenziamento formativo da scuole e convitti di molte regioni d’Italia
• l’inserimento in attività di integrazione ed inclusione di alunni con disabilità, già oggi attuate in orario pomeridiano da varie Istituzioni Educative come ad es. quelle di Torino e di Caluso
• la mobilità, che da sempre è la norma, di tale figura verso l’intero comparto scolastico ed educativo

Spero che queste poche righe possano far comprendere le opportunità perse, gli anni trascorsi e la mancanza di prospettiva per un’intera categoria di docenti che ha subito l’ostruzionismo di governi e sindacati.

Vi prego di intervenire personalmente e porre fine a tutto ciò.
Distinti saluti.

*COORDINAMENTO PERSONALE EDUCATIVO

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