Personale docente ed ATA. Può collaborare con altre scuole

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red – Si tratta di quelle collaborazioni multiple e plurime che vengono normate dagli articoli 35 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale. Vediamone i particolari.

red – Si tratta di quelle collaborazioni multiple e plurime che vengono normate dagli articoli 35 e 57 del Contratto Collettivo Nazionale. Vediamone i particolari.

Si tratta di una possibilità che attenzioniamo anche perché essa potrebbe essere oggetto di rivisitazione in una possibile futura riformulazione del contratto.

L’articolo 35 norma le collaborazioni multiple, relative al personale docente.

I docenti, infatti, possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel
corpo docente della istituzione scolastica.

Tale forma di collaborazione è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.

Per il personale ATA si parla, invece, di collaborazioni plurime, normate dall’articolo 57.

Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.

Tale forma di collaborazione è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi.

C’è da sottolineare che in entrambi i casi, la collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio.

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