Personale ATA proveniente dagli enti locali, importante vittoria dello SNALS di Treviso

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Snals Treviso – Il 13 gennaio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso si è espresso sulla questione relativa al riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale ATA proveniente dagli Enti Locali disapplicando la legge finanziaria per il 2006, in quanto ha ritenuto che l’art. 1 della Legge n° 266/2005 si ponga in contrasto con il principio dell’equo processo, sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dichiarata immediatamente operante nell’ordinamento interno in forza del recepimento operato dagli artt. 47 e 52 della “Carta di Nizza”, avente diretta efficacia nell’ordinamento interno per effetto della sua parificazione ai Trattati da parte dell’art. 6, par. 1, del trattato sull’Unione Europea.

Snals Treviso – Il 13 gennaio il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso si è espresso sulla questione relativa al riconoscimento dell’anzianità maturata dal personale ATA proveniente dagli Enti Locali disapplicando la legge finanziaria per il 2006, in quanto ha ritenuto che l’art. 1 della Legge n° 266/2005 si ponga in contrasto con il principio dell’equo processo, sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dichiarata immediatamente operante nell’ordinamento interno in forza del recepimento operato dagli artt. 47 e 52 della “Carta di Nizza”, avente diretta efficacia nell’ordinamento interno per effetto della sua parificazione ai Trattati da parte dell’art. 6, par. 1, del trattato sull’Unione Europea.

Il Tribunale ha infatti accolto la tesi, sostenuta dallo SNALS con il patrocinio dello studio legale degli Avvocati Michele Lella, Nicola Zampieri e Andrea Nalesso, secondo cui l’art. 6 della CEDU. e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea vietano l’adozione da parte del potere legislativo di leggi interpretative per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese nei propri confronti, poiché i principi dell’indipendenza della magistratura e il principio della parità delle armi (il quale comporta l’obbligo di offrire ad ogni parte una ragionevole possibilità di presentare il suo caso, in condizioni che non comportino un sostanziale svantaggio rispetto alla controparte) non tollerano alcuna ingerenza del potere legislativo sull’amministrazione della giustizia.

Considerato inoltre che l’art. 52 della Carta di Nizza stabilisce che tutti i diritti contemplati dalla CEDU. che trovano corrispondenza in quelli tutelati dalla Carta di Nizza debbono assumere significato e portata uguali a questi ultimi, potendo essere garantita dall’ordinamento dell’Unione solo una protezione più estesa, il dr. Galli del Tribunale di Treviso ha ritenuto che al principio dell’equo processo previsto dall’art. 47 della Carta di Nizza non possa essere riconosciuta minore valenza dell’analogo principio previsto nell’art. 6 della CEDU.

Il Tribunale ha pertanto sancito che l’interpretazione dell’art. 8 della L. n. 124/99, introdotta dalla legge finanziaria dopo ben 5 anni dal trasferimento del personale, quando la Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale ata. connessi all’anzianità maturata alle dipendenze degli Enti locali, deve essere disapplicata in quanto finalizzata ad espropriare i lavoratori ata. del loro diritto al mantenimento dell’anzianità maturata, in aperta e ricercata violazione delle garanzie di un equo processo e di legalità, sancite dall’art. 6 della CEDU. e recepite dall’art. 47 della Carta di Nizza. Come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Agrati del 7 giugno 2011 infatti il legislatore italiano, con la legge finanziaria per il 2006, si è ingerito nell’amministrazione della giustizia con l’adozione di una legge falsamente interpretativa, per preservare mere esigenze finanziarie dello Stato.

Del resto anche la Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea il 6 settembre 2011 aveva censurato il comportamento dello stato italiano sotto il profilo della violazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, la quale vieta agli Stati di peggiorare il trattamento retributivo dei propri dipendenti trasferendo il personale senza riconoscere l’anzianità maturata presso l’Amministrazione cedente.

La Corte di Lussemburgo aveva infatti rimarcato che l’assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale Ata degli enti locali e quelli del personale Ata in forza al MIUR. consentiva alla Stato italiano di qualificare l’anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero.

Il Tribunale di Treviso, con la sentenza del 13 gennaio, ha pertanto riconosciuto il diritto del personale ATA transito nei ruoli ministeriale al pieno riconoscimento dei diritti discendenti dall’anzianità maturata prima del trasferimento dagli Enti locali.

La sentenza riveste particolare importanza in quanto rappresenta la prima pronuncia che recepisce le citate sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo dando diretta attuazione ai principi di “parità delle armi”, di legalità, nonché più in generale ad un “equo processo”, sanciti dall’art. 6 della CEDU., sancendo il divieto dello Stato italiano di intervenire con leggi interpretative nelle cause in cui egli stesso è parte, per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese con successo nei propri confronti.

Il Segretario Provinciale

Prof. Salvatore Auci

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