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Personale ATA: proroga contratti al 31 agosto. I criteri

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Supplenze personale ATA: i criteri di proroga al 31 agosto dei contratti stipulati finora finora al 30 giugno. La normativa. 

Un nostro lettore ci chiede:

Oggetto: Proroga contratti al 31/08/2019 docenti ed ATA in possesso di supplenza sino al termine delle attività didattiche – informazioni

Chiedo cordialmente di sapere se con il mio contratto possiedo il diritto/requisito per avanzare la richiesta di proroga al 31/08/2019 essendo in possesso di contratto SUPPLENZA da III FASCIA come CS al 30/06/2019 con su scritto “fino al termine delle attività didattiche su tipologia POSTO INTERNO”

La persona che sostituisco e’ un collega di ruolo che ha accettato una supplenza come assistente tecnico sino al 30/06/2019 ma che dal primo luglio dovrebbe rientrare il servizio.  Nel caso in cui non rientrasse?

Il comma 7 dell’art. 1 del D.M. 13/12/2000 n. 430 afferma che, le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possono essere prorogate oltre tale termine, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle relative attività, nelle scuole interessate ad esami di stato […],qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata, e, comunque, nei casi in cui siano presenti situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

Quindi, qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola l’impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.

Questa circostanza è stata ribadita dall’ultima circolare in merito, la circolare del MIUR prot. n. 20117 del 19-04-2018.  Pertanto le proroghe devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.

Le comprovate motivazioni (indicate lo scorso anno) erano

  • attività relative allo svolgimento degli esami di stato
  • al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado
  • a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico (es. adempimenti legati all’aggiornamento delle graduatorie di istituto ATA, allo svolgimento delle procedure concorsuali in atto ,etc.).

Il personale, invece, che è stato nominato su posto vacante e disponibile ha diritto di proroga fino al 31 Agosto.

È ormai chiaro e ribadito anche da diverse sentenze, che chi ricopre una supplenza su posto “vacante e disponibile” cioè privo di titolare, ha diritto di rimanere in servizio fino al 31 agosto. Mentre i contratti con decorrenza fino al 30 giugno sono su posti non vacanti che si rendono di fatto disponibili entro il 31/12.

Dunque, la natura della durata del contratto dipende unicamente dalla tipologia del posto che deve essere ricoperto.

Il nostro lettore ricopre un posto non vacante perché il titolare (su supplenza ai sensi dell’art. 59 CCNL/2007 su posto di AT) rientrerà in servizio il 1° di luglio, dunque Antonio non ha diritto alla proroga bensì si dovrà rispettare la naturale scadenza del contratto (30.06)

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