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Personale ATA: flessibilità oraria e recupero permesso breve

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Alcune indicazioni sulla flessibilità di orario per i lavoratori ATA e il recupero del permesso breve. 

Sono un assistente amministrativo. Vorrei sapere se un assistente amministrativo, avendo preso un  permesso orario, può recuperare le ore mancanti alle sei ore giornaliere nella stessa giornata? Ed inoltre il Direttore ss.gg.aa. può adottare un orario flessibile solo per se stesso? in quanto lui sostiene che essendo direttore ss.gg.aa. ha la flessibilità di orario e quindi se viene in ritardo può recuperare nella stessa giornata , invece per noi assistenti amministrati, il direttore sostiene, che deve organizzare lui il nostro recupero orario nell’eventualità di un ritardo nella giornata. grazie  

di Giovanni Calandrino – può usufruire della flessibilità dell’orario di lavoro tutto il personale ATA, così come ribadisce il comma 2 dell’art. 51 del CCNL/2007:

In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

  • l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
  • ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
  • miglioramento della qualità delle prestazioni;
  • ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
  • miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
  • programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

PERMESSI BREVI art. 16 CCNL/2007

Chiarito questo aspetto sull’istituto di flessibilità oraria passiamo alle modalità di recupero dei permessi brevi, disciplinati all’art. 16 del CCNL, Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

Modalità di recupero

Il recupero deve avvenire entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Dunque è possibile il recupero del permesso nella stessa giornata di fruizione solo per comprovate esigenze di servizio.

ATTENZIONE Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

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