Personale ATA: assunzione “riservisti” da graduatorie ATA 24 mesi

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Personale ATA: come funziona l’assunzione su posti riservati, di cui all’art. 8 legge 68/99. 

Una nostra lettrice chiede

Volevo capire meglio come funzionano i posti di riserva nella graduatoria dei 24 mesi ATA. Io a marzo potrò fare l iscrizione e inserire l invalidità civile, i posti di riserva quale beneficio mi comporta? Ho dei posti specifici tra cui scegliere… O il senso è che uno dei posti è mio e sceglierò io dove? E in quale ordine? Grazie 

Innanzitutto chiariamo che per avere diritto alla riserva dei posti di cui alla legge 68/99 relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA, in analogia a quanto previsto dal D.M. 44/2011 per l’aggiornamento delle G.A.E. del personale docente, ai fini dell’assunzione su posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della legge 68/99.

Pertanto all’atto della presentazione della domanda di aggiornamento o inserimento delle graduatorie permanenti ATA, i candidati qualora volessero far valere il titolo di riserva devono necessariamente dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, naturalmente la medesima dichiarazione basta presentarla una sola volta. Non è necessario, infatti, ripresentarla ogni qualvolta si procede all’aggiornamento del punteggio.

Il titolo di riserva garantisce l’accantonamento dei posti per l’immissione in ruolo, salvaguardando le percentuali previste per legge sull’intero contingente già assunto a livello provinciale secondo le indicazioni riportate nella CM n. 248 del 7.11.2000.

Le categorie protette previste dall’art. 1 dalla legge 68/99 sono:

  1. le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile insediate presso le ASL;
  2. le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL);
  3. le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27.5.1970 n. 382 e successive modificazioni, e 26.5.1970 n. 381 e successive modificazioni;
  4. le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23.12.1978, n. 915, e successive modificazioni.

Inoltre, l’art. 18 c. 2 della legge prevede le seguenti ulteriori categorie:

  1. orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
  2. coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  3. profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge n. 763/81.

L’assegnazione della sede

L’assegnazione della sede avviene sulla base della relativa normativa (graduatoria e precedenze previste dalla legge 104/92).

A riguardo si riferisce che l’art. 21 della legge in questione stabilisce il diritto alla persona handicappata, con un certo grado di invalidità, di scegliere prioritariamente, al momento dell’assunzione, la sede di servizio tra quelle disponibili.

L’art. 33, invece, prevede agevolazioni a favore del genitore o di familiare lavoratore, già in servizio con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine handicappato, in particolare il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il divieto per il datore di lavoro di disporre il trasferimento della citata categoria di lavoratori ad altra sede senza il loro consenso.”

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