Personale ATA a tempo determinato: i permessi brevi e per motivi personali/familiari

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Il personale assunto a tempo determinato ha diritto alle 36 ore di permessi brevi previsti da contratto? E ha diritto anche alle 18 ore di permessi per motivi personali/familiari?

Una nostra lettrice ci chiede:

Buongiorno sono una collaboratrice scolastica con contratto di fatto prima fascia con inizio lavoro Settembre fine lavoro fine Giugno. Volevo chiedervi ho diritto alle 36 ore di permesso e alle 18 ore? Vi ringrazio

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, tutto il personale ATA a tempo indeterminato che a tempo determinato ha diritto a 36 ore di permessi brevi nel corso dell’anno scolastico. La norma di riferimento è l’art. 16 del CCNL/2007:

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio [omissis].

2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A. [omissis];

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

[omissis]

4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

Pertanto anche lei ha diritto alle 36 ore di permesso breve nel corso dell’anno scolastico.

Per quanto riguarda il secondo quesito, presumo si riferisse alle 18 h di permesso per motivi personali/familiari previsti dal nuovo CCNL/2018.

Per il personale assunto come lei a tempo determinato occorre fare riferimento all’art. 19 del vecchio CCNL/2007, infatti le 18 ore di permesso retribuite sono solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Lei invece come supplente ha diritto a sei giorni di permesso NON-RETRIBUITO per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Il comma 1 dell’art. 19 del CCNL/2007 SCUOLA afferma che “Al personale assunto a tempo determinato, [omissis] si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.

Il comma 7 del medesimo articolo novella che “Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2”.

Pertanto ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a sei giorni di permesso NON-RETRIBUITO per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Inoltre ricordo che sono sempre concessi dato che:

  • Non è prevista dal Contratto la valutazione o la discrezionalità del dirigente sulle motivazioni addotte dal richiedente il permesso;
  • Non vi è nel Contratto (né in nessuna altra norma di legge) un’elencazione precisa di quali siano i motivi personali e/o familiari per cui è possibile fruire dei permessi;
  • Diverse sentenze dei tribunali e l’ARAN hanno chiaramente decretato che non vi è nessuna discrezionalità del dirigente nella concessione del permesso.

Pertanto, “l’apprezzabilità” o la “validità” dei motivi per cui il dipendente chiede di fruire del permesso non compete al dirigente. Quest’ultimo, infatti, deve limitarsi a un mero controllo di tipo formale.

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