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Personale assunto fino al 30/6 e assegno di ricerca. Quando è possibile l’aspettativa

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Anche al personale assunto a tempo determinato può essere concessa una aspettativa per assegno di ricerca? Ma a quali condizioni?

Rosanna scrive

vi scrivo per chiedervi consulenza riguardo ad una problematica. Io ho avuto un incarico annuale fino al 30 giugno, per 9 ore settimanali, in un istituto di istruzione secondaria superiore.  Contemporaneamente, sono in procinto di partecipare ad un concorso per l’assegnazione di un Assegno di Ricerca. L’ufficio Assegni di Ricerca dell’Ateneo mi dice che non posso IN ALCUN MODO, mantenere entrambi gli incarichi e quindi dovrei rinunciare ad uno dei due. Avete notizie migliori a riguardo? Conoscete una condizione per cui sia possibile mantenere in piedi le due cose?  Ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione. Saluti

Aspettativa per assegno di ricerca

L’art. 22 comma 3 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 prevede che:

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Personale a tempo determinato

La C.M. 15/2011 chiarisce

In proposito si ritiene opportuno un richiamo alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato , al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico 3 (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

In uno dei paragrafi aggiunge: Le stesse disposizioni si ritiene possano trovare applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali, l’art. 51 della legge 449 del 27.12.1997 prevede esplicitamente la “possibilità” dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

Conclusioni

Non vi è quindi dubbio che per il personale a tempo determinato in servizio almeno fino al 30/6 e indipendentemente dalle ore di servizio sia possibile accettare un incarico di assegnista o per dottorato di ricerca ed essere collocati per tutto il tempo in aspettativa non retribuita.

Pertanto, ai sensi dei riferimenti normativi sopra indicati la collega Rosanna dovrà richiedere alla scuola di servizio l’aspettativa per assegnisti e il periodo fino al 30/6 non sarà retribuito, ma potrà essere utile ai fini giuridici e quindi riconosciuto nel prossimo aggiornamento delle graduatorie.

 

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