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Permesso per matrimonio: tempi di fruizione in caso di non coincidenza tra rito civile e religioso

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Il permesso per matrimonio è previsto per tutto il personale. Quando posso fruire dei 15 gg. di permesso se rito civile e religioso non coincidono?

Una docente scrive

sono una docente di scuola secondaria superiore con contratto a tempo indeterminato. In aprile contrarrò matrimonio con rito civile, procrastinando, mio malgrado, in settembre il rito religioso per problemi familiari. Il mio interrogativo, a cui spero potrai dare risposta, è il seguente: posso fruire del diritto al permesso per matrimonio in concomitanza al rito religioso oppure, in ottemperanza all’art. 15, comma 3, del C.C.N.L., devo necessariamente – pena la perdita del diritto in oggetto – esercitarlo  entro i due mesi successivi alla celebrazione del matrimonio civile? Ringrazio per il tempo dedicato e per l’ottimo servizio offerto, punto di riferimento per l’intera categoria.

Permesso per matrimonio

Il permesso per matrimonio è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA sia di ruolo che precari, dagli artt. 15/3 e 19/12 del CCNL comparto Scuola 2007 che per tale aspetto giuridico non è stato modificato dal CCNL 2018.

L’art. 15 comma 3 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito continuativo e non frazionabile di quindici giorni che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso.

Rito civile e rito religioso

Il solo matrimonio religioso non ha rilevanza civile, pertanto non è possibile fruire del permesso retribuito dei 15 giorni in occasione del solo matrimonio religioso.

Quando invece si ha prima matrimonio civile (che è quello che fa “scattare” il diritto) e poi quello religioso:

in un orientamento applicativo l’ARAN ha avuto modo di precisare:

“…Nel caso in cui un lavoratore celebri sia il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in caso matrimonio religioso o in caso di matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso…”.

Conclusioni

Dal momento che il Contratto comparto Scuola si limita a specificare  “matrimonio ”, senza aggiungere altro, è sicuramente possibile fruire del congedo in occasione del matrimonio religioso, fermo restando, ovviamente, che quello civile sia stato già celebrato, come il caso della collega.

Precisiamo però che in tali casi il dipendente non deve aver già fruito del congedo in occasione del matrimonio civile: “In caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non vi è duplicazione del congedo, che, invece, può essere goduto una sola volta ”(Pret. Milano 4.8.1986).

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