Permessi visite specialistiche, mediche etc: non possono essere negati dal DS

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La materia dei permessi, tra concessione, e diritto, ha determinato nel comparto scuola, così come in quello del resto del Pubblico, diversi contenziosi. Dipende, il tutto, alla fine da come viene formulata la questione.

L’ARAN interviene per il comparto delle Funzioni Locali, ma la disposizione contrattuale in questione, con riferimento al settore scuola, è identica all’articolo 33 del CCNL scuola 2018 per gli ATA.

Il quesito sottoposto all’ARAN:

Ove il dipendente faccia richiesta di fruire di permessi per visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, su base oraria o anche giornaliera, che non determini incapacità lavorativa, vi sono legittime motivazioni di diniego, quali le esigenze di servizio, in analogia a quanto avviene per la disciplina dei permessi per particolari motivi personali o familiari?

La Risposta dell’ARAN: i permessi per visita medica non possono essere negati al dipendente

Relativamente alla particolare problematica prospettata, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, ove richiesti in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina contrattuale, l’ente non possa legittimante rifiutare al dipendente la fruizione dei permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, anche in presenza di esigenze di servizio.

Infatti, sulla base della specifica formulazione della clausola contrattuale (“Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi…..”), diversa da quella utilizzata dall’art.32 del CCNL del 21.5.2018 per i permessi per particolari motivi personali o familiari (“Al dipendente possono essere concesse….), si ritiene che il dipendente vanti un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici.

Il diverso regime giuridico trova giustificazione nella particolare e specifica motivazione che è alla base del riconoscimento di questa particolare tipologia di permessi (l’esigenza di effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione), indubbiamente più rilevante e meritevole di tutela rispetto ai particolari motivi personali o familiari che possono legittimare i permessi dell’art.32 del CCNL del 21.5.2018.

L’Articolo 33 CCNL Scuola comma 1:

Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro

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