I permessi sindacali non spettano al personale della scuola a tempo determinato

Di Lalla
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red – L’Ufficio di Gabinetto del Miur risponde ad un quesito dell’USR Piemonte sul diritto o meno da parte di personale supplente ad usufruire dei permessi previsti dall’art.10 e 11 del CCNQ 7.8.98, ossia dei permessi sindacali. Si ipotizzano iniziative per il recupero di ore indebitamete fruite.

red – L’Ufficio di Gabinetto del Miur risponde ad un quesito dell’USR Piemonte sul diritto o meno da parte di personale supplente ad usufruire dei permessi previsti dall’art.10 e 11 del CCNQ 7.8.98, ossia dei permessi sindacali. Si ipotizzano iniziative per il recupero di ore indebitamete fruite.

Il quesito

Facciamo riferimento al personale della scuola con contratto a tempo determinato che ha assunto il ruolo di sindacalista o che comunque fa parte del direttivo. L’USR Piemonte chiede se tale personale possa usufruire di permessi per la partecipazione agli organismi statutari

La risposta del Miur

"Al riguardo si fa presente che la disciplina dei permessi sindacali è attualmente regolamentata dal CCNQ del 7.8.98 e successive modificazioni ed integrazioni. Dalla combinata lettura degli artt. 5 e 10 del citato contratto, si evince che è titolare di prerogative sindacali esclusivamente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale circostanza è stata peraltro confermata dal CCNL 29.11.2007 del computo scuola dove, agli artt. 36 e 59 vengono "fatti salvi i diritti sindacali" al personale docente ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che in particolari situazioni di stato, può accettare un contratto di lavoro a tempo determinato.

L’ARAN, che sull’argomento è intervenuta anche con nota n. 11456/2011 del 4 luglio 2011, ha ribadito che "la necessità dì introdurre una deroga espressa nasce dalla consapevolezza che la normativa contenuta nei contratti quadro non consente, in via generale, la fruizione dei diritti sindacali, intesi come permessi, distacchi, aspettative ecc., al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Ed, infatti, la deroga è stata confermata anche all’art.8, comma 5, del CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali attualmente vigente, sottoscritto il 9 ottobre 2009, che contiene le disposizioni particolari per il computo Scuola".

Premesso quanto sopra, si invita codesto Ufficio territoriale a vigilare affinchè, nelle istituzioni scolastiche di competenza, la normativa venga applicata correttamente.

Si fa presente, infine, che, per quanto attiene il caso prospettato, sarà cura dello scrivente Ufficio attivare le iniziative necessarie al recupero delle ore indebitamente fruite."

La risposta del Capo Gabinetto del Miur al quesito USR Piemonte

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