Permessi retribuiti docenti, è sufficiente l’autocertificazione. Se non posso documentare? Cosa (non) deve fare il Dirigente Scolastico

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Partiamo da una sentenza del Giudice del Lavoro di Sciacca (Agrigento) che ha annullato la sanzione che il Dirigente Scolastico aveva imposto ad una docente che aveva avanzato richiesta di 3 giorni di permesso retribuito dichiarando le motivazioni (accompagnare il marito a visita specialistica).

Cosa è avvenuto. La docente avanza al Dirigente Scolastico richiesta di 3 giorni di permesso per motivi familiari, sulla base dell’art. 15 comma 2 del CCNL 2006 2009 che prevede “2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

La docente aveva motivato la richiesta con l’esigenza di “dover accompagnare il proprio coniuge ad effettuare controlli medici”.

I giorni del permesso erano l’11, 12 e 14 aprile 2012. Il 16 aprile 2012 il Dirigente Scolastico ha dato riscontro alla richiesta, precisando che la richiesta andava riferita ai 6 giorni di ferie di cui all’art. 13 del CCNL, richiedendo pertanto la presentazione di idonea documentazione a supporto della richiesta presentata.

Il Dirigente pertanto ha ritenuto non giustificate le assenze dei 3 giorni di permesso e nel mese di ottobre 2012 la docente ha ricevuto nel cedolino un avviso di addebito relativo ad “aspettativa non retribuita” per i giorni contestati,.

La decisione del Giudice del Lavoro di Sciacca (Agrigento) – Il giudice ha voluto ripercorrere la giurisprudenza in merito, citando le sentenze del Tribunale di Monza del 12.5.2011, del Tribunale di Lagonegro del 4.4.2012, e il parere dell’Aran “Qualora un insegnante a tempo indeterminato abbia fruito, previa domanda, di un giorno di permesso retribuito ex art. 15 comma 2 del CCNL 2006 09, autocertificando i motivi personali e familiari causa dell’assenza, il Dirigente scolastico non può valutare nel merito le ragioni dell’assenza, dovendosi piuttosto limitare ad un controllo di tipo formale circa la presentazione della domanda e l’idoneità della documentazione a provare le ragioni poste a base della domanda

Cosa deve fare il Dirigente Scolastico

  • L’autocertificazione e gli eventuali controlli dell’Amministrazione (per personale docente e ATA

Come finora detto il dipendente dovrà documentare o anche autocertificare i motivi della richiesta e dare quindi delle indicazioni giustificative dell’assenza.

Giova però ricordare che non tutti i motivi personali e familiari si possono documentare. È anche per questo che l’Amministrazione non può avere un potere discrezionale sulla validità della richiesta e sulla documentazione eventualmente prodotta dal dipendente.

Come potrebbe un dipendente documentare la necessità di effettuare un trasloco? Come si potrebbe documentare l’assistenza ad un parente o ad un figlio?

E come potrebbe mai il dirigente ritenere valido un motivo anziché un altro?
Già nel lontano 1984 una delibera della Corte dei Conti affermava che i “motivi personali o familiari” non devono necessariamente essere motivi o eventi gravi, ma si deve piuttosto trattare di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.

In merito invece all’eventuale controllo dell’Amministrazione o comunque ad una specifica richiesta di documentare i motivi, è sicuramente significativa questa FAQ della UIL scuola segreteria nazionale (a cura di Franco Sansotta) che recita:

“Cosa fare se il dirigente non accetta l’autocertificazione prevista dal Ccnl?”

Domanda
In occasione del battesimo di mio nipote, ho chiesto un giorno di permesso per motivi personali, presentando –al rientro in servizio- un’autocertificazione.
La dirigente mi chiede un certificato del parroco che specifichi l’orario del rito ed attesti la mia presenza, perché è suo dovere “accertare la verità”. Che devo fare?

Risposta
L’accertamento della verità è uno specifico dovere della magistratura e delle forze di polizia; il dirigente scolastico potrebbe a limitarsi a far funzionare la scuola e ad attuare correttamente il contratto di lavoro del personale. Se l’art. 15 del Ccnl stabilisce che alcuni permessi possono essere documentati “anche mediante autocertificazione”, il dirigente non ha il diritto di chiedere ulteriore documentazione ed il dipendente non è tenuto a fornire altro. Precisato questo, nessuno vieta al dirigente di svolgere per proprio conto indagini approfondite, assumendosi –ovviamente- tutte le responsabilità del caso.”

La sentenza del Tribunale di Sciacca

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