Permessi per lutto: per chi spettano, numero giorni e limite temporale fruizione

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Di quali permessi usufruire in caso di lutto? Quanti giorni spettano? Per chi spettano?

Rispondiamo ai succitati quesiti posti in redazione da un nostre lettore, ricordando che il personale docente e ATA, sia di ruolo che non di ruolo, ha diritto a tre giorni di permesso in caso di lutto, ai sensi rispettivamente degli articoli 15 – comma 1 – e 19 – comma 9 – del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016-2018.

Permessi per lutto: giorni e soggetti per i quali spettano

I 3 giorni di permesso per l’evento luttuoso sono un diritto per il dipendente, per cui l’Amministrazione è tenuta a concederli a domanda.

I 3 giorni sono retribuiti e sono previsti per ogni evento luttuoso.

I giorni spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado, ossia (come indicato dal prof. Paolo Pizzo):

  • coniuge;
  • parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati (I grado); nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli) (II grado);
  • affini di primo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): suoceri, generi e nuore;
  • conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • il patrigno (o la matrigna) con figliastri risulta essere un affine di primo grado e, quindi, uno dei soggetti espressamente contemplati dalla disposizione contrattuale in argomento.

Permessi per lutto: modalità e termini fruizione

I 3 giorni di permesso possono essere fruiti anche in maniera non continuativa. Il Contratto non dispone nulla in merito al lasso di tempo entro cui fruire i tre giorni, tuttavia l’Aran ha così risposto in merito:

L’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.

Per l’Aran, dunque, i giorni vanno fruiti non oltre un ragionevole lasso di tempo da quando si verifica l’evento luttuoso, quindi si può spostare di qualche giorno la decorrenza del permesso.

Qui la guida completa

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